Più tempo per i contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata delle cartelle fiscali. E’ stato il cosiddetto Decreto omnibus ad ufficializzare il differimento dei termini in precedenza annunciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con comunicato del 21 aprile 2023. Più tempo, dunque, è stato concesso:
L’articolo 4 del Decreto legge n. 51/2023, pubblicato sulla GU n. 108 del 10 maggio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, ha stabilito:
e a cascata:
I termini, in quest’ultimo caso, sono stati così rivisti:
NOTA BENE: In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha aggiornato ed integrato, sul proprio sito internet, le risposte alle domande più frequenti (c.d. FAQ).
Come detto l’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione.
La domanda può essere presentata utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
A tutti i contribuenti che hanno aderito entro il nuovo termine, l’Agenzia invierà entro il 30 settembre 2023, una “Comunicazione” di:
Specifica la FAQ n. 8 dell’Agenzia delle Entrate e riscossione che i canali per provvedere al pagamento sono i seguenti:
ATTENZIONE: I pagamenti sono considerati regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza.
Ciò vuol dire che, a seguito del differimento stabilito, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023 si considera regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023, dato che il 5 cade di domenica.
NOTA BENE: In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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