Rivalutazione di quote “decisa” dal capital gain

Pubblicato il 06 ottobre 2008 Il decreto milleproroghe (Dl 97/2008) ha previsto per i soggetti Irpef, titolari di beni alla data del 1° gennaio 2008, la possibilità di vedersi riconoscere il maggiore valore degli stessi a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 2% o del 4%, rispettivamente per partecipazioni non qualificate e per partecipazioni qualificate e terreni. Anche se sull’argomento le Entrate hanno rilasciato, già da tempo, delle precisazioni che conservano la loro validità, di recente, alcuni nuovi provvedimenti impongono ulteriori valutazioni, specialmente in vista della possibilità di rivalutazione delle partecipazioni. Infatti, le modifiche apportate alla tassazione dei redditi diversi insieme a quella dei dividendi, ha fatto sì che la cessione di partecipazioni potrebbe essere accompagnata da opportune politiche di distribuzione di utili e riserve, finalizzate al perseguimento del maggior risparmio fiscale. La convenienza alla rivalutazione delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2008 deve essere esaminata alla luce dell’incremento dell’imponibile delle plusvalenze da capital gain qualificato che scatterà dal 2009. Il Dm 2 aprile 2008 (art. 2) prevede che le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate eseguite dal 2009, concorrano a formare l’imponibile complessivo nella misura del 49,72%, contro il 40% applicabile alle cessioni che saranno eseguite entro il corrente anno. Quindi, per le rivalutazioni, se per le cessioni eseguite fino al prossimo 31 dicembre il confronto dovrà essere effettuato tra il costo dell’imposta sostitutiva del 4% e l’Irpef calcolata sulla plusvalenza assunta al 40%, per le future cessioni si avrà un maggior costo Irpef atteso che l’imponibile cresce al 49,72%. Comunque, entro il prossimo 31 ottobre, i contribuenti che sono interessati ad avvalersi della rivalutazione dovranno provvedere al versamento della prima rata o dell’intero importo delle imposte sostitutive. In assenza di nuove indicazioni restano validi i codici tributo introdotti dalla risoluzione 144/E/2008. Dunque, nel modello F24 si dovrà indicare il codice 8055 per le partecipazioni qualificate oppure no ed il codice 8056 per le aree. L’anno da indicare è il 2008, cioè quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy