Come ricorda la circolare INPS n. 155 del 25 ottobre 2017, a decorrere dall’1 gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari della vittima, è assicurata, ogni anno, una rivalutazione economica legata alla variazione dell’ISTAT, ferma restando un’apposita clausola di salvaguardia.
Infatti, dal prossimo anno, ai suddetti trattamenti sarà assicurata una rivalutazione automatica annuale in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sempre con riferimento al trattamento in questione, l’INPS ha chiarito che:
Pertanto la nuova norma (articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 50/2017) sarà così applicata:
Conseguentemente, conclude la circolare n. 155/2017, la rivalutazione sarà corrisposta:
In ogni caso, qualora il calcolo dell’incremento del trattamento pensionistico soggetto a perequazione sulla base del citato meccanismo di rivalutazione risulti inferiore alla misura dell’incremento di pensione derivante dalla rivalutazione automatica registrata secondo l’indice ISTAT, verrà applicato quest’ultimo.
Il citato incremento verrà applicato ove, nel caso contrario, risulti superiore all’indice ISTAT registrato, entro il limite massimo dell’incremento percentuale dell’1,25%.
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