Ritenute non certificate scomputabili se provate con mezzi equipollenti

Pubblicato il 19 luglio 2018

L’omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta d’acconto operata non impedisce al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, al fine di evitare un duplice prelievo.

E’ il principio evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018 con cui si è pronunciata in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto.

I giudici di legittimità, nella specie, hanno accolto il ricorso avanzato da un professionista, un avvocato, per la cassazione di una decisione della CTR di rigetto dell'impugnativa dallo stesso avanzata rispetto ad alcune cartelle di rettifica delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF.

Cassazione: vanno esaminati i documenti depositati per provare le ritenute

Tra gli altri motivi, il ricorrente lamentava un'omessa valutazione della documentazione probatoria dallo stesso tempestivamente prodotta nel giudizio di appello, volta a dimostrare l'avvenuta effettuazione delle ritenute d'imposta da parte dei clienti.

In particolare, non era stata esaminata la dichiarazione sostitutiva, le fatture e la documentazione bancaria dallo stesso allegati, da cui avrebbe potuto evincersi la prova dell'effettivo assoggettamento a ritenuta dei compensi per le prestazioni professionali, pure in assenza della certificazione rilasciata dai sostituti di imposta.

Inoltre, il professionista contestava la non conformità della decisione impugnata alla normativa di cui all'art. 4, comma 6 ter, D.P.R. n. 322/98 e dell'art. 22 D.P.R. n. 917/86 in quanto si affermava che la mancata esibizione della certificazione legittimasse il disconoscimento delle ritenute d'acconto subite dal contribuente e dimostrate dalle fatture, dai versamenti bancari e dalla dichiarazione di notorietà del contribuente.

Ritenendo fondate le doglianze del contribuente, la Quinta sezione civile di Cassazione ha ribadito quanto già affermato in diverse pronunce di legittimità, secondo cui “l'inosservanza dell'obbligo del sostituto d'imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un'imposizione già scontata alla fonte”.

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