Ritenute negli appalti: precisato l’ambito soggettivo

Pubblicato il 07 settembre 2020

I Comuni sono inclusi tra i soggetti tenuti ad applicare la nuova disciplina sulle ritenute delle imprese appaltatrici nel momento in cui svolgono attività commerciale.

E’ quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 313 del 4 settembre 2020, sollecitata da un ente territoriale (Comune) inteso a conoscere l’ambito di operatività dell’art. 17-bis, DLgs. 241/97.

Disciplina delle ritenute fiscali negli appalti

Tale norma è stata inserita dal DL n. 124/2019, convertito con L. 157/2019, per contrastare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte delle imprese appaltatrici.

I soggetti residenti in Italia sottoposti alle imposte sui redditi che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Circa l’ambito di applicazione soggettiva della norma, l’Agenzia non accoglie quanto proposto dal Comune istante, secondo il quale gli enti pubblici non rientrano nel campo di operatività dell’art. 17-bis citato.

La risposta 313/2020 specifica che l’articolo 74 del Tuir esclude dall’Ires gli enti territoriali nel momento in cui esercitano funzioni statali ed istituzionali.

Pertanto, gli enti non commerciali (pubblici e privati) non applicano l'articolo 17-bis con riferimento all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Ciò detto, poichè la norma in esame riguarda un nuovo adempimento in capo a committenti, appaltatori, subappaltatori, si ritiene che debba applicarsi anche agli enti territoriali quando svolgono attività commerciale.

Per quanto attiene all’individuazione dalla natura commerciale dell’attività svolta, si precisa che il Comune deve effettuare la verifica avendo riguardo alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini Iva.

La questione è controversa: da più parti è stato rilevato che i Comuni, come lo Stato e gli enti territoriali in genere, siano soggettivamente esclusi da Ires, a prescindere dall’attività esercitata.  

A questo punto un chiarimento definitivo si rende necessario.

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