La Corte di cassazione intende confermare, con la sentenza n. 4960 del 27 febbraio 2017, che nell’ambito del diritto tributario il tardivo pagamento non rappresenta una violazione formale in quanto non osservare l’adempimento nel termine fissato dalla legge costituisce un mancato introito erariale, che comporta, anche se transitoriamente, un deficit di cassa.
Nel caso portato davanti ai giudici di Cassazione, una società invece di versare le accise sul gas metano entro il 27 dicembre effettuava il pagamento il 31 dicembre. Le commissioni tributarie provinciale e regionale accoglievano le doglianze del contribuente ritenendo che non era avvenuto alcun danno per l’erario.
Di diverso avviso l’agenzia delle Dogane, che ricorreva in cassazione.
Con la sentenza n. 4960/2017 si afferma che in tema di accise sul gas metano la scadenza del termine per il versamento è prevista entro il 27 dicembre e pertanto il pagamento avvenuto il 31 dicembre deve considerarsi tardivo.
Per quanto attiene alla sanzionabilità delle violazioni, l’art. 10 dello Statuto del contribuente dispone che la punibilità viene esclusa quando le violazioni non recano pregiudizio all’esercizio dell'attività di controllo, non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.
Nell’ambito del contenzioso in oggetto, invece, va affermato il principio di diritto per cui il ritardo nel versamento del tributo integra una violazione sostanziale e non formale della L. n. 388/2000 che soggiace alla sanzione di cui all’art. 13 del Dlgs n. 471/1997 in quanto incide sul pagamento del tributo e comporta un pregiudizio all'incasso erariale.
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