Ristrutturazione edilizia Detrazione al convivente more uxorio

Pubblicato il 29 luglio 2016

Si estende soggettivamente la possibilità di detrarre le spese per i lavori di ristrutturazione dell'immobile. L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 64 del 28 luglio 2016, ammette al convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell’immobile, di fruire della detrazione Irpef prevista dalla legge.

Ambito soggettivo della detrazione Irpef

Ai sensi dell'art.16-bis del TUIR, la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione.

Tra gli aventi diritto alla detrazione vi sono, a condizione che abbiano sostenuto le spese e siano rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino, il comodatario, il familiare del possessore o il detentore dell'immobile, purché sia convivente e sostenga le spese.

Sulla base di quanto detto, il convivente non familiare del proprietario che ha sostenuto le spese può beneficare della detrazione Irpef solo sulla base di un contratto di comodato.

Legge 76/2016 sulle unioni civili e convivenze

Ma la situazione suddetta è soggetta a modifica per effetto della legge 20 maggio 2016, n. 76 – recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" – che equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili.

La stessa equiparazione, evidenzia la risoluzione n. 64/2016, non è però avvenuta per le convivenze di fatto, ma nonostante ciò, la legge n. 76/ 2016 ha attribuito una specifica rilevanza giuridica alla convivenza ed ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune (diritto di abitazione per il convivente superstite e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza).

Questo, alla luce della detrazione in discorso, comporta che il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio può fruire della detrazione.

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