L’art. 20 del D.L n. 149/2020 (c.d. Ristori bis), ha precisato che i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall’art. 1, c. 7 del D. L. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 13ottobre 2020, n. 126) anche per le erogazioni dell’assegno ordinario COVID fino alla data del 12 luglio 2020.
Stiamo parlando dei Fondi di solidarietà bilaterali che, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26 del T.U. degli ammortizzatori sociali, fanno riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro.
Più nello specifico sono quei Fondi per cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fatto presente che con il Decreto Interministeriale del 15 ottobre 2020, repertorio n. 17 del 16 ottobre 2020, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, complessivi 1,6 milioni di euro a Forma.Temp e FSBA, suddivisi, rispettivamente, nelle percentuali del 25% e del 75%, sulla base del numero degli iscritti, per garantire le prestazioni a sostegno del reddito per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane, secondo le modalità previste dalla norma.
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