Riscatto ai fini pensionistici del servizio civile universale

Pubblicato il 07 luglio 2017

Il servizio civile universale è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica e possono svolgerlo, su base volontaria ed a seguito di bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

Chiaramente non si tratta di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Il servizio - che può svolgersi in Italia e all’estero - ha una durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi e gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Tuttavia, gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Posto ciò, l’INPS ha ricordato che possono riscattare il periodo corrispondente al servizio civile universale coloro che siano iscritti in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata); tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.

La facoltà di riscatto è, inoltre, subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.

Domanda

La domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà del richiedente, che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria effettuato.

La circolare INPS n. 108 del 6 luglio 2017 specifica che la domanda potrà essere presentata solo telematicamente, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi contributivi, allegando autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante:

Per gli iscritti alle gestioni dei dipendenti privati, il servizio di presentazione delle domande di riscatto è disponibile sul sito internet dell’Istituto (al seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Riscatto di periodi contributivi.

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