Riscatti a tassazione variabile
Pubblicato il 24 ottobre 2008
Circa l’operatività del regime di previdenza complementare dettato dalla riforma del 2007, una precisazione viene dal documento agenziale 399, di ieri l’altro. Che le regole a base della nuova disciplina per l’esercizio del riscatto delle prestazioni previdenziali operano anche per il passato. Dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto delle posizioni individuali maturate presso un fondo pensione preesistente – spiega l’Amministrazione – vanno individuati sulla base del decreto legislativo n. 252/2005. Nel caso rimesso alle Entrate, riferito a dipendenti in mobilità presso il vecchio fondo, opera l’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto. Esso consente il riscatto per mobilità nella misura del 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo. Quanto all’imputazione, per l’Agenzia fiscale l’importo va imputato prioritariamente al montante maturato per primo.