Nel caso la vittima di un reato - costituitasi parte civile in procedimento penale il cui imputato sia stato prosciolto perché dichiarato incapace di intendere e di volere – intendesse ottenere il risarcimento del danno, è costretta a rivolgersi al giudice civile, posto che il giudice penale non può pronunciarsi sull'istanza di risarcimento e la persona offesa è dunque tenuta ad un doppio processo.
E' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 12 depositata il 29 gennaio 2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.c. (e facendo dunque salva la relativa previsione) sollevata dal Tribunale di Firenze nella parte in cui non prevede che il giudice penale possa decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, anche quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per essere, nel momento in cui ha commesso il fatto, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
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