Risarcimento vittima reato al giudice civile

Pubblicato il 30 gennaio 2016

Nel caso la vittima di un reato - costituitasi parte civile in procedimento penale il cui imputato sia stato prosciolto perché dichiarato incapace di intendere e di volere – intendesse ottenere il risarcimento del danno, è costretta a rivolgersi al giudice civile, posto che il giudice penale non può pronunciarsi sull'istanza di risarcimento e la persona offesa è dunque tenuta ad un doppio processo.

E' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 12 depositata il 29 gennaio 2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.c. (e facendo dunque salva la relativa previsione) sollevata dal Tribunale di Firenze nella parte in cui non prevede che il giudice penale possa decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, anche quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per essere, nel momento in cui ha commesso il fatto, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy