Il risarcimento di un danno per ritardata assunzione di un lavoratore pubblico rientra nella base imponibile Irap.
Ad affermarlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 509 del 13 ottobre 2022. Ciò, in quanto, come sostenuto dall’articolo 6 comma 2 del Tuir, le indennità corrisposte a titolo di risarcimento di danni costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti: dunque, sono da considerare reddito di lavoro dipendente.
Il caso è stato sollevato da una Amministrazione pubblica che - a seguito di una sentenza del Tar passata in giudicato – ha dovuto versare ad un suo dipendente, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio, pari al 40% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte nel periodo decorrente dalla prima possibile immissione nei ruoli.
La somma corrisposta al dipendente è stata assoggettata a ritenute Irpef.
L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria:
Per l’ente la somma corrisposta al dipendente non deve influire ai fini della determinazione dell'Irap dovuta, poiché tale somma è calcolata con riferimento ad un periodo in cui il dipendente non ha prestato attività lavorativa presso lo stesso.
L’Agenzia delle Entrate motiva la sua risposta, di segno opposto alla soluzione fornita dall’istante, muovendo dalla definizione di base imponibile Irap, determinata dall'articolo 10 bis, comma 1, del Dlgs 446/1997, e richiamando le precisazioni rese nella circolare n. 97/1998 circa le "retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti", da considerare nella determinazione della base imponibile IRAP.
Si ribadisce, quindi, che ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile Irap è la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente vale a dire, per quanto di interesse, se le medesime somme siano da qualificare quali retribuzione erogata al personale dipendente ai sensi dell'articolo 49 del TUIR.
Con riferimento al caso di specie, rileva il fatto che le somme erogate al dipendente sono state assoggettate dalla PA a tassazione ai fini Irpef, ai sensi delle disposizioni del citato articolo 6, comma 2, del Tuir.
NOTA BENE: Tali somme corrisposte per risarcire il lavoratore per ritardata assunzione in servizio, dunque, vengono considerate dai giudici sostitutive del reddito di lavoro dipendente, che rappresenta la imponibile ai fini Irap, e in quanto tali rilevano ai fini della base imponibile IRAP nell'anno della relativa erogazione (cd. criterio di cassa) e per un ammontare pari a quello da considerare ai fini previdenziali.
Infine, conclude l’Agenzia delle Entrate che la Regione competente alla riscossione dell’Irap sarà la stessa Regione interessata dall'Imposta correlata alle retribuzioni ordinariamente percepite dal dipendente beneficiario del risarcimento.
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