Riqualificazione energetica. Cessione della detrazione al fornitore di energia elettrica

Pubblicato il 25 agosto 2020

Il credito d'imposta per interventi di riqualificazione energetica, ricevuto dai propri clienti, può essere ceduto, a sua volta, anche al fornitore di energia elettrica.

E’ quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 249 pubblicata il 6 agosto 2020.

Il campo normativo è quello del comma 2-sexies dell'art. 14 del DL n. 63/2013, introdotto dalla legge n. 232/2016, a partire dal 1/1/2017.

La disposizione vigente al momento della richiesta inoltrata all’Agenzia stabilisce che, in presenza di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, è possibile, in luogo della detrazione, per i soggetti beneficiari optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione non è consentita ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

A fini di precisazione, il decreto Rilancio prevede che per le spese in parola sostenute nel 2020 e nel 2021, i contribuenti possono sempre optare, al posto della diretta detrazione Irpef:

Per quanto attiene al quesito presentato, l’Agenzia ammette che il committente degli interventi di riqualificazione energetica può cedere all'impresa esecutrice l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa può poi cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore che può essere quello di energia elettrica.

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