Perdite d'impresa per i soggetti Irpef, riporto in dichiarazione

Pubblicato il 16 maggio 2019

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 commi da 23 a 26, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), intervenendo in particolare sull’articolo 8 del TUIR, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina relativa al riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti Irpef.

L’intervento riguarda le imprese individuali, società di persone e le società Srl trasparenti.

Le modifiche non riguardano le perdite prodotte dai lavoratori autonomi.

Il sistema individua due livelli: vi è l’equiparazione fiscale del trattamento delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quelle delle imprese in contabilità ordinaria e vi è l’allineamento della disciplina delle perdite fiscali per tutte le imprese, sia che siano soggetti Irpef, sia che siano soggetti Ires.

Le perdite fiscali, quindi, possono essere riportate in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzate ordinariamente, nei limiti dell’80%, per abbattere i redditi d’impresa di periodo.

La medesima Legge di Bilancio prevede anche un sistema transitorio, che si applica alle perdite d’impresa prodotte dai soggetti Irpef di minori dimensioni in contabilità semplificata.

In relazione alle eccedenze di perdite d’impresa prodotte nel 2017, 2018 e 2019, la norma transitoria consente un recupero di tali eccedenze, che altrimenti sarebbero andate perse, finalizzato a disciplinarne un utilizzo postumo. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2018, di conseguenza i contribuenti dovranno gia tenerne conto dalle prossime dichiarazionei dei redditi.

Sulla disciplina per il riporto delle perdite si è anche espressa, di recente, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 10 aprile 2019, relativa alle novità contenute nella Manovra di fine anno.

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