Riorganizzazione societaria, conferimento congiunto di usufrutto e nuda proprietà

Pubblicato il 21 maggio 2019

Il conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e nuda proprietà è il tema affrontato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 147 del 20 maggio 2019.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria analizza una particolare fattispecie di riorganizzazione familiare, che avviene per il tramite di due scambi di partecipazione mediante conferimento ed una scissione totale, in presenza di due differenti persone fisiche titolari di diritti di nuda proprietà e di usufrutto, detenuti sulla medesima quota.

Il quesito sollevato dalla società istante è se l’operazione mediante la quale i due distinti soggetti conferiscono congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della loro partecipazione in ALFA nella società BETA, ricevendo in cambio quote di nuova emissione della società BETA, configuri l’ipotesi prevista dall’articolo 177, comma 2, del TUIR.

In altri termini, se il conferimento contestuale dei diritti di nuda proprietà e di usufrutto, detenuti sulla medesima quota da due soggetti differenti sia sufficiente ad integrare il requisito del controllo della società scambiata (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del Codice civile) e, dunque, a rendere applicabile l'articolo 177, comma 2, del TUIR.

Conferimento congiunto di diritto di usufrutto e diritto di nuda proprietà con realizzo controllato

Nella sua risposta n. 147/2019, l’Agenzia delle Entrate – con riferimento al particolare caso di specie – chiarisce che alle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento si ritiene applicabile l’articolo 177, comma 2, del TUIR sul presupposto che i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria.

Affinché possa trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR occorre che:

a) i soggetti scambianti ricevano, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

b) mediante tali conferimenti, la società conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata ovvero incrementi la percentuale di controllo.

Dunque, ciò che ribadisce l’Agenzia è che a seguito dei suddetti conferimenti vi sia il requisito del controllo, come acquisto o integrazione dello stesso. Tale requisito del controllo va, poi, valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente, ma del conferitario.

Alla luce di tali premesse, l’Agenzia ritiene che solo in caso di conferimento sia della nuda proprietà sia dell’usufrutto, in quanto il conferimento di questo secondo diritto soltanto non potrebbe comportare l’attribuzione di quote societarie, si integri il suddetto presupposto del controllo della società scambiata (art. 2359, comma 1, C.c) e, quindi, si renda applicabile l'articolo 177, comma 2, del TUIR.

Solo con il conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e di nuda proprietà, infatti, i soci conferenti riceverebbero quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, che consentirebbero loro di acquisire la qualifica di soci nella conferitaria stessa.

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