Rinuncia all'usufrutto con imposta ipocatastale, proporzionale

Pubblicato il 29 gennaio 2019

Qual è la rilevanza, ai fini fiscali, della rinuncia all'usufrutto?

E' la Suprema corte ad aver fornito chiarimenti, in merito, in una recente decisione: la rinuncia ai diritti reali - tra i quali è ricompreso anche il diritto di usufrutto - si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Lo si apprende nel testo dell'ordinanza n. 2252, depositata dalla Sesta sezione civile della Cassazione il 28 gennaio 2019.

Arricchimento in capo al nudo proprietario: rinuncia come trasferimento

Gli Ermellini, in particolare, hanno accolto il ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR, nell'ambito di un giudizio di opposizione ad un avviso di liquidazione per iscrizione ipotecaria, relativo al recupero dell'imposta proporzionale su un atto di rinuncia al diritto di usufrutto, aveva qualificato detta ultima rinuncia come un atto abdicativo cui conseguiva l'estinzione del diritto e non il suo trasferimento.

Contro queste conclusioni, l'Amministrazione finanziaria aveva dedotto come l'articolo 2, comma 47 del Decreto legge 262/2006, come modificato dalla Legge n. 248/2006, individuasse, in realtà, l'ambito di riferimento dell'imposta nei “trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione”.

Così, poiché con la rinuncia derivava, in capo al nudo proprietario, un arricchimento, era evidente che tra l'atto di rinuncia e l'arricchimento stesso esistesse un nesso di causalità, per cui la rinuncia a una quota di usufrutto era da ricondurre tra gli atti di trasferimento del diritto che scontano le imposte ipotecarie e catastali.

Motivo ritenuto fondato dai giudici di Piazza Cavour, i quali hanno ricordato come la qualificazione della rinuncia al diritto reale, con specifico riferimento alle norme dettate in materia fiscale, abbia trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità, in considerazione dell'articolo 1, parte prima della tariffa allegata al DPR n. 131/1986 ai sensi del quale sono assoggettati ad imposta proporzionale di registro gli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento “compresa la rinuncia pura e semplice degli stessi”.

E la rinuncia all'usufrutto rientra a pieno titolo tra questi atti, in quanto l'usufrutto è un tipico diritto reale di godimento.

Del resto, si tratta di un'interpretazione conforme anche alla prassi amministrativa, posto che l'Agenzia delle Entrate, in una propria risoluzione del 2007, aveva precisato che l'atto di rinuncia a titolo gratuito del diritto di usufrutto in favore del nudo proprietario, configurando una forma di donazione indiretta, è soggetto all'imposta prevista dal Dlgs n. 346/90 nonché alle imposte ipocatastali, in misura proporzionale.

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