Il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è un diritto disponibile.
Sono, quindi, validi gli eventuali accordi individuali intercorsi a tal fine tra lavoratore e datore di lavoro.
In tale contesto, l'oggetto dei medesimi accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla Legge n. 260/1949.
Sono i principi di diritto che devono guidare il giudice di merito nell’esaminare gli accordi intervenuti tra le parti in materia di festività infrasettimanali, per come espressi dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 8958 del 31 marzo 2021.
Nella decisione, gli Ermellini hanno richiamato i principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in precedenti pronunce.
Dopo aver ricordato, così, come la Legge n. 260/1949 abbia riconosciuto ai lavoratori un diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali - diritto che non è disponibile a livello collettivo - hanno anche sottolineato come il divieto a lavorare in occasione di tali festività non sia assoluto, potendo il lavoratore, nell'esercizio della propria autonomia individuale, esprimere il consenso a lavorare in tali giornate.
E’ quanto si ricava agevolmente dall'art. 5 della legge citata, che prevede una retribuzione aggiuntiva per i lavoratori che "prestino la loro opera nelle suindicate festività", sì da ammettere, chiaramente, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in tali giornate.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".