Con l’art. 88-bis del decreto Cura Italia (n. 18/2020) è stato istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi a rimborso degli annullamenti di viaggi, soggiorni, pacchetti turistici a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Il ministero del Turismo ha emanato il decreto n. 160 del 10 settembre 2021 (in GU n. 272 del 15 novembre 2021) recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’art. 88-bis suddetto e non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
Il provvedimento specifica che sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo un apposito avviso contenente le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennizzo.
Per ottenere l’indennizzo di voucher che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validità e non sono stati rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore, la domanda deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2021.
I consumatori riceveranno un importo in misura pari al valore monetario del voucher. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, gli indennizzi saranno erogati in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti.
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