Rimborso per gasolio utilizzato nel settore del trasporto, secondo trimestre 2023

Pubblicato il 05 luglio 2023

Come procedere per fruire del beneficio previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 sui consumi di gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto nel secondo trimestre 2023 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023)?

Le istruzioni sono fornite dall’Agenzia delle Dogane con informativa n. 354468/RU del 26 giugno 2023.

Soggetti aventi diritto

Il beneficio è riconosciuto per le seguenti categorie:

- attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

- attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;

- attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

In merito la nota delle Dogane ricorda che per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, l’art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla legge di conversione 10 marzo 2023, n. 23, ha allargato il perimetro di fruizione del rimborso alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI”.

Ai sensi del suddetto art. 24-ter, le imprese di autotrasporto possono accedere ad un beneficio nella misura pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Quando presentare istanza di rimborso

La nota delle Dogane n. 354468/2023 dispone che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023, la dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023.

Il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione in parola è presente sul sito www.adm.gov.it seguendo il percorso: Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2023.

Coloro che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. presentano la dichiarazione in forma cartacea che deve essere riprodotta su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da trasmettere unitamente alla medesima dichiarazione.

Nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 6740.

La nota fornisce nuove precisazioni sulle modalità di compilazione del Quadro A-2 per il trasporto turistico di persone.

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