La società in liquidazione che intende chiedere a rimborso il credito Iva superiore a 30mila euro, può avvalersi del sistema dell’assunzione diretta della garanzia da parte della capogruppo o controllante solo in presenza del bilancio consolidato.
E’ la risposta n. 6 del 17 gennaio 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate, su istanza di una società in liquidazione, che presenta nel bilancio finale un credito Iva superiore a 30mila euro, quindi soggetto a prestazione di garanzia del richiedente.
La società - partecipata per il 50% da una Pa e per l’altro 50% da una Spa con un patrimonio superiore ai 250milioni di euro, a totale partecipazione pubblica - ritiene di potersi avvalere di quanto prescritto nel comma 5 dell’articolo 38-bis, Dpr n. 633/1972, per il quale, nei gruppi societari, la garanzia può essere prestata dalla capogruppo o dalla controllata attraverso assunzione diretta dell’obbligazione di restituzione integrale della somma rimborsata.
L’Agenzia ricorda che la norma citata consente alla capogruppo o controllante di assumere direttamente l’obbligo di restituire integralmente la somma, che, a seguito di un eventuale controllo, dovesse essere rimborsata, in presenza di determinati requisiti.
In particolare è necessaria, nei gruppi societari, la presenza di un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250milioni di euro.
Nel caso sottoposto all’attenzione delle Entrate, invece, non è presente un bilancio consolidato di gruppo né una società capogruppo o controllante.
Quindi, l’assunzione diretta della garanzia non è attuabile non essendo esistente un soggetto che possa assumersi l’obbligazione della garanzia patrimoniale.
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