Rimborso Iva. Prestazione della garanzia dalla capogruppo con consolidato

Pubblicato il 20 gennaio 2020

La società in liquidazione che intende chiedere a rimborso il credito Iva superiore a 30mila euro, può avvalersi del sistema dell’assunzione diretta della garanzia da parte della capogruppo o controllante solo in presenza del bilancio consolidato.

E’ la risposta n. 6 del 17 gennaio 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate, su istanza di una società in liquidazione, che presenta nel bilancio finale un credito Iva superiore a 30mila euro, quindi soggetto a prestazione di garanzia del richiedente.

La società - partecipata per il 50% da una Pa e per l’altro 50% da una Spa con un patrimonio superiore ai 250milioni di euro, a totale partecipazione pubblica - ritiene di potersi avvalere di quanto prescritto nel comma 5 dell’articolo 38-bis, Dpr n. 633/1972, per il quale, nei gruppi societari, la garanzia può essere prestata dalla capogruppo o dalla controllata attraverso assunzione diretta dell’obbligazione di restituzione integrale della somma rimborsata.

Rimborso Iva. Requisiti per l’assunzione della garanzia da parte della capogruppo

L’Agenzia ricorda che la norma citata consente alla capogruppo o controllante di assumere direttamente l’obbligo di restituire integralmente la somma, che, a seguito di un eventuale controllo, dovesse essere rimborsata, in presenza di determinati requisiti.

In particolare è necessaria, nei gruppi societari, la presenza di un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250milioni di euro.

Nel caso sottoposto all’attenzione delle Entrate, invece, non è presente un bilancio consolidato di gruppo né una società capogruppo o controllante.

Quindi, l’assunzione diretta della garanzia non è attuabile non essendo esistente un soggetto che possa assumersi l’obbligazione della garanzia patrimoniale.

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