Rimborso del credito Iva infrannuale entro il 30 aprile
Pubblicato il 23 aprile 2013
Contribuenti Iva alle prese con il modello “IVA TR” da utilizzare per chiedere il rimborso dell'imposta relativa al primo trimestre 2013, come stabilito dall'art. 38-bis, Dpr n.
633/1972.
I soggetti IVA, che hanno realizzato nel trimestre suddetto un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro, possono richiedere il rimborso infrannuale oppure effettuare la compensazione nel modello F24.
Chi intende chiedere il rimborso, è tenuto ad osservare il termine del 30 aprile 2013 per la presentazione del modello; l'invio può essere effettuato solo per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
E' consentito indicare nel modello “TR” solo l'eccedenza detraibile maturata nel trimestre e non il credito residuo derivante dal periodo precedente.
I richiedenti sono tenuti a verificare la presenza di almeno uno di questi presupposti:
- aliquota media;
- operazioni non imponibili (articolo 30, comma 3, lettera b);
- acquisto di beni ammortizzabili (articolo 30, comma 3, lettera c);
- soggetti non residenti (articolo 30, comma 3, lettera e);
- operazioni non soggette (articolo 30, comma 3, lettera d).
Chi sceglie di seguire la strada dell'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale, deve prima presentare l'istanza dalla quale emerge il credito. Inoltre, per effetto dell'articolo 8, comma 18, D.L.
16/2012, il superamento del limite di 5.000 euro annui - riferito ai crediti trimestrali maturati in corso d'anno – determina l'obbligo di utilizzare in compensazione tali crediti a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.