Rimborso del contributo unificato non pagato con PagoPA, chiarimenti

Pubblicato il 28 marzo 2023

In caso di pagamento del contributo unificato effettuato in modo difforme da quanto previsto dall’art. 192, comma 1, del DPR n. 115/2002, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica.

Lo precisa il ministero della Giustizia con provvedimento DAG del 17 marzo 2023, in risposta al quesito sollevato - tramite il canale Filo Diretto - dal Presidente del tribunale di Bolzano in materia di rimborso del contributo unificato ex art. 192, comma 1-bis, del DPR, come modificato dal D.lgs. n. 149/2022.

Come noto, tale ultimo provvedimento ha imposto, in tema di modalità di pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, l’obbligatoria corresponsione dell'onere tramite la piattaforma PagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Era stato chiesto di chiarire, in particolare, la data a partire dalla quale far decorrere i trenta giorni utili per la presentazione della domanda di rimborso del contributo unificato non pagato con modalità telematica.

In base a una formulazione normativa di non agevole interpretazione, infatti, non era chiaro se la decorrenza fosse da riferire al versamento irregolare del contributo unificato oppure alla data del nuovo pagamento effettuato con PagoPa.

Il diritto alla restituzione - si legge nella nota - sorge nel momento in cui la parte validamente assolve all’onere di pagamento del contributo unificato, utilizzando il sistema PagoPA.

Solo in questo momento, infatti, si genera l’obbligazione restitutoria a carico dell’amministrazione finanziaria.

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