Rimborsi Iva infrannuali
Pubblicato il 09 aprile 2015
Prima Istanza
entro il 30 aprile
I
contribuenti che maturano una eccedenza (trimestrale) di imposta
detraibile, superiore
a 2.582,28 euro, possono chiedere in tutto o in parte il rimborso
o
l’utilizzo in compensazione anche con altri
tributi, contributi e premi
tramite il modello F24.
La
richiesta
di rimborso/compensazione va fatta telematicamente
entro l’ultimo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento utilizzando il Modello
Iva
TR.
In
particolare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre tale
eccedenza
possono:
- chiedere
in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza;
- utilizzare
l'eccedenza in compensazione tramite il
modello F24.
LE
NOVITÀ DEL MODELLO IVA TR
Le modifiche alla disciplina dei
rimborsi Iva previste dall’articolo 13 del “Decreto
Semplificazioni”
(D.lgs 175/2014) e l’introduzione del meccanismo dello “split
payment” da
parte della Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629,
lettera b, Legge190/2014), hanno rivisitato il Modello Iva TR; in particolare
il decreto
semplificazioni ha riscritto l’articolo 38-bis del
D.P.R. 633/1972
rendendo i rimborsi Iva più facili e veloci.
Tra le novità più significative vi
è l’introduzione, anche per i rimborsi infrannuali superiori
a 15mila euro,
in sostituzione dell’obbligo generalizzato della presentazione
della
garanzia:
- del visto di
conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo
e
- dell’attestazione
patrimoniale e contributiva.
La
garanzia è ora prevista soltanto per i casi ritenuti a rischio
determinati dalla condotta fiscale del contribuente o dalla sua
situazione
patrimoniale.
Tra
le novità del modello:
- non vi è la
richiesta dell’apposizione del visto di conformità per le compensazioni
di importo superiore a 15.000 euro;
- il campo
3 del Rigo TD8 va compilato dai soggetti
che non sono tenuti alla presentazione della
garanzia per i rimborsi oltre 15.000 euro, con la condizione di aver
rilasciato l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
di aver fatto apporre il visto di conformità dal professionista o la
sottoscrizione dell’organo di controllo;
- nel quadro “Operazioni
Attive” è stato inserito il nuovo Rigo
TA13, dedicato alle operazioni effettuate con il meccanismo
dello “Split payment” (prestazioni di servizi e
cessioni di beni effettuate nei confronti delle P.A., per le quali
l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’Amministrazione che acquista o
beneficia del servizio).
MODALITÀ
E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il
modello Iva TR (1)
deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di
riferimento esclusivamente per
via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari
abilitati.
Per il
primo trimestre 2015 andrà
presentato entro:
Se il
termine scade di sabato o
in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale
successivo.
Per il primo
trimestre, 2015 la scadenza di presentazione è il 30 Aprile 2015.
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(1)
Il
modello Iva TR è stato approvato con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate n. 39968 del 20 marzo 2015, e si può
utilizzare a
partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre
2015.
QUANDO
PUÒ ESSERE RICHIESTO IL RIMBORSO (Presupposti
– Sezione 1 Quadro TD Modello Iva TR)
Il
credito IVA infrannuale può
essere richiesto a rimborso - o in
alternativa utilizzato in compensazione -
dai contribuenti in
presenza di specifici presupposti (2)
(art. 30, comma 3, DPR
n. 633/1972).
Ricorda - Il quadro
TD è costituito da quattro sezioni:
- la prima
per l’indicazione dei presupposti richiesti;
- la seconda
per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare
in compensazione;
- la terza
riservata ai soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
nonché all’esonero dalla prestazione della garanzia;
- la quarta
riservata agli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo.
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(2)
Nel caso
specifico si dovrà barrare nella sezione 1 del quadro TD la casella che
legittima la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del
credito
Iva trimestrale.
Presupposti
richiesti dall'art. 30, comma 3
Aliquota
media
Contribuenti
che effettuano
esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote
più
basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle
importazioni. Nel
calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o
le
importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili (Rigo
TD1
Modello Iva TR).
Operazioni
non imponibili
Riservato
ai contribuenti che
hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli
artt. 8,
8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili, per un ammontare
superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le
operazioni
effettuate nello stesso periodo (Rigo TD2
Modello Iva TR).
Acquisto
di
beni ammortizzabili
Riservato
ai contribuenti che
hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale
degli acquisti
e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a
rimborso
o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli
acquisti di
beni ammortizzabili del trimestre (Rigo TD3
Modello Iva TR).
Soggetti
non
residenti
Operatori
non residenti che si
sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter o
che hanno
nominato formalmente un rappresentante fiscale nello Stato (Rigo
TD4
Modello Iva TR).
Operazioni
non soggette
Riservato
ai contribuenti che
hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non
stabiliti nel
territorio dello Stato per un importo superiore al 50%
dell’ammontare di
tutte le operazioni effettuate (Rigo TD5
Modello Iva TR)
relative a:
- prestazioni di
lavorazione relative a beni mobili materiali;
- prestazioni di
trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di
servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione;
- prestazioni di
servizi relative alle operazioni esenti nei confronti dei privati
stabiliti fuori dalla comunità o relative a beni destinati ad essere
esportati fuori della comunità stessa.
NUOVE
REGOLE PER I RIMBORSI
L’articolo
13 del Decreto “Semplificazioni
Fiscali” (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore dal 13
dicembre 2014, ha
rivisto le regole per i rimborsi Iva, elevando la soglia del rimborso senza
la presentazione di garanzie.
Le
modifiche contenute nella nuova
formulazione dell’articolo 38-bis semplificano ed accelerano
l’esecuzione
dei rimborsi IVA, in conformità alle raccomandazioni espresse in
materia dalla
Commissione Europea.
Le
novità di maggior
rilievo riguardano:
- l’innalzamento
da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza
prestazione di garanzia e altri adempimenti (3);
- la possibilità
di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro
senza prestazione della garanzia (contribuenti
non a rischio), presentando una istanza munita:
- di visto
di conformità o sottoscrizione alternativa
da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la sussistenza
di determinati requisiti patrimoniali;
- l’obbligo
di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a
15.000 euro nelle ipotesi di contribuenti a rischio
e cioè quando il rimborso è richiesto:
·
da soggetti
che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni, ad
esclusione
delle imprese start-up innovative;
·
da soggetti
ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati
notificati avvisi di accertamento o di rettifica da
cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli
dell’imposta
dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10%
degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
- al 5%
degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro, ma non
superano 1.500.000 euro;
- al 1%
degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi
dichiarati superano 1.500.000 euro;
- da soggetti che
presentano l’istanza priva del visto di conformità o della
sottoscrizione alternativa, o non presentano la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- da soggetti
passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante
all’atto della cessazione dell’attività.
Osserva
- Nella Circolare 32/E del 2014 l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che per il calcolo della
soglia di 15.000 euro il limite è da intendersi riferito alla somma
delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
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Nuove regole
dei rimborsi
|
Inferiori
ad euro 15.000 euro → Senza
presentazione della garanzia.
Superiori
ad euro 15.000 euro
Senza
presentazione
della garanzia per:
- i
contribuenti virtuosi, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si
appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa
dell’organo di controllo e si presenta la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Con presentazione
della garanzia per:
- contribuenti non
virtuosi;
- contribuenti
virtuosi che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il
visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non
presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- soggetti
passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante
all'atto della cessazione dell'attività.
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(3)
Per i rimborsi IVA fino a 15.000 euro, il contribuente non deve fornire
alcuna
garanzia fideiussoria ma solo presentare la dichiarazione IVA (per i
rimborsi
annuali), ovvero l’istanza di rimborso (per quelli infrannuali). Per il
calcolo
della soglia dei 15.000 euro, il limite deve essere riferito alla somma
delle
richieste di rimborso effettuate nel periodo d’imposta.
CONTRIBUENTI
VIRTUOSI (rimborsi
superiori a 15.000 euro senza garanzia fideiussoria)
Per
ottenere i
rimborsi IVA superiori a 15.000 euro i contribuenti “virtuosi”
devono
presentare la seguente documentazione:
- dichiarazione
o
istanza da cui emerge il credito corredata
dal visto di conformità o la
sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti a ciò abilitati.
Nota
bene
- Il visto di conformità (o la sottoscrizione
alternativa) sulla dichiarazione è unico sia per i
rimborsi, sia per la compensazione del
credito IVA (4). Tale certificazione è legata
alla modalità di utilizzo del credito IVA (a
rimborso o in compensazione) a prescindere dall’ammontare
complessivo del credito stesso.
|
- la
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (5), che attesti determinati requisiti.
Contenuto della
dichiarazione sostitutiva
|
La dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà deve attestare che:
- il
patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%
rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta;
- la
consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% rispetto
alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta.
- l’attività non
è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nelle predette risultanze contabili.
Osserva
- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le suddette
informazioni si ricavano dalle risultanze
contabili dell’ultimo periodo d’imposta,
terminato prima della presentazione della dichiarazione o istanza di
rimborso.
|
- per la società
di capitali quotate in borsa, non risultano cedute nell’anno precedente
alla richiesta, azioni o quote della medesima società per un ammontare
superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati
eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
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(4)
L’obbligo di apporre il visto di conformità, già previsto ai fini della
compensazione dei crediti IVA con altri debiti tributari (art.10
del D.L.
78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009),
è stato
previsto dal D.Lgs. “Semplificazioni fiscali” anche
ai fini del rimborso
IVA superiore a 15.000 euro.
(5) La
dichiarazione deve essere resa nell'apposito riquadro della
dichiarazione Iva
ovvero nel modello Iva TR (Sezione 3 quadro TD).
COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA (Regole
di utilizzo)
Se, in
alternativa alla richiesta
di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del
credito Iva,
bisogna ricordare che la compensazione orizzontale
del credito
IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000 euro a
partire
dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza
(modello Iva
TR).
Il
superamento, inoltre, del
limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei
crediti
trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i
predetti
crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese
successivo a quello di
presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.
La
circolare 32/E del 2014 ha chiarito
che la soglia dei 5.000 euro deve essere calcolata distintamente per
ciascuna
tipologia di credito IVA, annuale e trimestrale.
L'ammontare
(6) del
credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il
modello
F24 va indicato nel rigo TD7 del modello Iva TR,
tenendo conto di alcune
regole tra le quali:
- quando
l’utilizzo del credito Iva infrannuale supera 5.000 euro
occorre attendere per la compensazione il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello di presentazione dell’istanza di
rimborso/compensazione (es. il 16 maggio);
- per la
compensazione di crediti superiori a 5.000 euro non è necessario il
visto di conformità.
Osserva – Per il primo
trimestre si deve utilizzare un codice tributo
specifico che è 6036 con anno di riferimento 2015.
Se vi sono importi iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro,
occorre saldare preliminarmente tali importi per poter compensare i
restanti crediti. |
Il
“tetto” di 5.000 euro è
calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale
o
infrannuale).
I
contribuenti che possono
compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati
trimestralmente nello
stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione due distinti plafond
cui fare
riferimento:
- il primo
relativo al credito Iva annuale;
- il secondo
relativo al credito Iva trimestrale.
Osserva - Il limite
massimo dei crediti compensabili tramite il Modello F24
è di 700.000 euro, elevato ad un milione di euro nei confronti dei
subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume
d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione
di contratti di subappalto. |
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(6)
Tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro.
SPLIT
PAYMENT (Rimborsi
in via prioritaria)
I
soggetti passivi che effettuano
le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione
verso la P.A. con Split payment) sono inclusi, ex D.M. 23gennaio 2015, fra
le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono
eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo
38-bis, comma 10,
dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
I
rimborsi sono erogati in via
prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo
dell’imposta
applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17-ter del decreto n.
633 del
1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito
IVA.
Le
condizioni per l'ottenimento
dei rimborsi IVA in via prioritaria sono:
- esercizio
dell’attività da almeno tre anni;
- eccedenza
detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000
euro in caso di richiesta rimborso annuale, ed a 3.000 euro per la
richiesta di rimborso trimestrale;
- eccedenza
detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per
cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e
sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si
riferisce il rimborso richiesto.
Con
il decreto del 20febbraio 2015, alle suddette condizioni vanno integrati i seguenti
presupposti
generali ossia che:
- vi
deve essere un’eccedenza di imposta detraibile di
importo superiore a 2.582,28 euro;
- si
deve svolgere un'attività con aliquota media sugli acquisti maggiore
di quella sulle vendite.
Relativamente
allo
“Split payment”, nel riquadro relativo alle operazioni Attive
TA
troviamo il nuovo rigo “TA 13” (Operazioni
effettuate ai sensi
dell’articolo 17- ter), relativo
alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti
delle
Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’IVA evidenziata in fattura
deve
essere versata direttamente dall’amministrazione che acquista o
beneficia del
servizio.
Nel
rigo va indicato il totale
dell’imponibile relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi
effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni applicando
l’articolo 17-ter.
Quadro Normativo
|
- D.P.R. n.
633/1972
-
D.Lgs. n. 241/1997
-
D.L. n. 78/2009
-
D.Lgs n. 175/2014 - (Semplificazioni fiscali)
-
L. n. 190/2014 - (Legge di Stabilità 2015)
-
D.M. 23.01.2015
-
D.M. 20.02.2015
-
Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 30 dicembre 2014
-
Provvedimento Agenzia Entrate del 20 marzo 2015
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