Il datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere organizzativo, può decidere di utilizzare modalità più efficienti per rilevare le presenze dei lavoratori, inclusa l'introduzione di strumenti elettronici e software, anche se questi comportano un maggiore trattamento dei dati personali.
Lo ha puntualizzato il Giudice del lavoro del Tribunale di Trento in una sentenza del 16 luglio 2024, nel pronunciarsi rispetto a una controversia avente ad oggetto la legittimità del licenziamento senza preavviso comminato da una società ad una lavoratrice.
Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva sostituito il sistema di timbratura analogico con uno digitale basato su smartphone e applicazioni NFC, giustificandone l'adozione per "facilitare la timbratura" e ottenere dati più oggettivi sugli orari di lavoro.
La lavoratrice aveva rifiutato di utilizzare tale sistema, preferendo annotare manualmente le sue presenze.
Tale comportamento era stato considerato insubordinato e aveva portato a varie sanzioni, culminando nel recesso senza preavviso.
Secondo la dipendente, oppostasi al licenziamento, il sistema di rilevazione delle presenze utilizzato violava il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per mancanza di informativa, indicazione del responsabile del trattamento e valutazione d'impatto.
Secondo la sua difesa, il medesimo sistema, inoltre, consentiva trattamenti di dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la rilevazione delle presenze.
Il giudice del lavoro ha rigettato le contestazioni della ricorrente, ritenendo che non fosse emerso alcun pregiudizio specifico per la lavoratrice.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto infondate le contestazioni riguardanti la violazione del GDPR, evidenziando che:
Anche qualora ci fossero stati piccoli inadempimenti da parte del datore di lavoro in materia di protezione dei dati, questi non avrebbero giustificato il rifiuto della dipendente di seguire le nuove direttive.
Nella vicenda in esame, a ben vedere, l'uso di strumenti digitali avanzati, pur richiedendo un rigore maggiore nella protezione dei dati personali, era giustificato dall’esigenza del datore di lavoro di ottenere informazioni più oggettive e attendibili sui turni di lavoro.
Tale interesse era da ritenersi prevalente rispetto alle contestazioni della lavoratrice.
Il Tribunale, in definitiva, ha confermato la legittimità del licenziamento atteso che il rifiuto di seguire il nuovo sistema di rilevazione non costituiva una forma di autotutela legittima.
Era infatti giustificato l'interesse del datore a utilizzare un sistema più moderno e preciso.
Sintesi del caso | Una lavoratrice ha rifiutato di utilizzare un nuovo sistema di rilevazione delle presenze tramite smartphone, introdotto dal datore di lavoro per facilitare la timbratura. |
Questione dibattuta | Il punto centrale della controversia era la legittimità del rifiuto della lavoratrice di adottare il nuovo sistema di timbratura digitale, basato su smartphone e NFC, e se questo sistema violasse la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR). |
Soluzione del Tribunale | Il Tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo che il sistema di rilevazione tramite smartphone fosse giustificato dall’esigenza aziendale di ottenere dati più oggettivi. Le contestazioni della lavoratrice relative alla violazione del GDPR sono state considerate infondate. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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