E’ da ritenere di per sé rilevante, e quindi opponibile all’acquirente, la circostanza in cui il proprietario di un fondo dominante, dopo aver esercitato il possesso ultraventennale di una servitù di passaggio, esprima al proprietario del fondo servente la propria volontà di non avvalersi della causa di acquisto del diritto reale a titolo originario maturata a favore del proprio fondo, attraverso una rinuncia per iscritto all’usucapione.
L’efficacia negoziale di detta rinuncia non può, ossia, essere fatta dipendere né dall’avvenuta comunicazione al successivo acquirente, né dall’osservanza dell’onere della trascrizione.
Detto principio è stato precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 11158 del 30 maggio 2016.
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