A seguito delle novità da ultimo introdotte in materia di contenzioso tributario, sono state aggiornate, nel portale del Processo Tributario Telematico (PTT), le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file, in fase di deposito.
L'aggiornamento è stato effettuato in attuazione di quanto disposto con la Legge di riforma dell’ordinamento e del processo tributario (n. 130/2022), e con la Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022), per quanto riguarda, segnatamente, conciliazione giudiziale, prova testimoniale e definizione agevolata.
E' quanto si legge in una nota del 5 aprile 2023, diffusa sul portale istituzionale della Giustizia tributaria.
Rispetto al primo istituto, si rammenta che la riforma del processo tributario ha previsto la possibilità, per i giudici della Corte di Giustizia Tributaria, di formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori udienza.
A tal fine, sono state introdotte, nel PTT, le voci utili a consentire alle parti processuali e o ai loro difensori il deposito degli atti riguardanti le proposte di conciliazione.
Le voci sono le seguenti:
L'altra novità in funzione della quale è stato disposto l'adeguamento del PTT è costituita dalla possibilità, per il giudice, di ammettere la prova testimoniale nel processo tributario, espressa esclusivamente in forma scritta.
Il giudice tributario - viene rammentato nella nota - può decidere di ammettere tale prova qualora lo ritenga necessario, anche in assenza di accordo tra le parti.
Nella predetta ipotesi, la deposizione sottoscritta con firma autenticata del testimone deve essere trasmessa all’ufficio di segreteria della Corte di giustizia.
Di seguito, le nuove voci contenute nel PTT per la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale:
Per finire, l'aggiornamento riguarda i depositi da effettuare nelle ipotesi in cui si proceda con la definizione agevolata delle liti fiscali.
Si rammenta, in proposito, che la Legge di bilancio 2023 consente la definizione delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante domanda di definizione agevolata ed effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia.
Le controversie definibili, inoltre, sono sospese fino al 10 luglio 2023 nel caso in cui il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata nonché depositando, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Laddove la documentazione appena descritta venga depositata, il processo è dichiarato estinto.
L'aggiornamento, ciò considerato, riguarda le voci da utilizzare nel PTT per il deposito delle istanze, vale a dire:
Per tutte le informazioni o per ottenere maggiori approfondimenti sulle modalità di deposito telematico degli atti e dei documenti del PTT, viene ricordata la possibilità di consultare le istruzioni pubblicate sul sito di Assistenza Online al Portale della Giustizia Tributaria.
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