Riforma fiscale. Le novità dello Statuto del contribuente

Pubblicato il 24 ottobre 2023

Come anticipato, la riunione dei Ministri avvenuta il 23 ottobre 2023 a Palazzo Chigi ha decretato l’attuazione di una nuova parte della delega fiscale. Infatti, sono stati varati due nuovi decreti legislativi: uno contenente la modifica del calendario fiscale e semplificazione negli adempimenti ed un altro recante modifiche allo Statuto del Contribuente.

Nel prosieguo, si analizzano le principali novità apportate nel rapporto tra fisco e contribuente.

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

Nuova veste per lo Statuto del contribuente: “le sue disposizioni si conformano alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo”.

Dunque, qualora sorgano dubbi interpretativi in merito ad una norma tributaria, valgono le disposizioni dello Statuto.

Con la presentazione della bozza di decreto legislativo si avvia la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della legge delega n. 111/2023 per la riforma fiscale.

Tra le novità più rilevanti si segnalano:

Principio del contraddittorio

Si fissa il principio per cui nel nuovo sistema tributario il contraddittorio avrà carattere generalizzato.

Da qui emerge che il contraddittorio diviene obbligatorio per tutti gli atti impositivi e sanzionatori ossia anche per quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori.

Restano esclusi gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale nonché tuti quelli non aventi contenuto provvedimentale.

Se si procederà senza un contraddittorio informato ed effettivo, i provvedimenti adottati dall’amministrazione andranno incontro all’annullabilità.

Come si procederà?

Il Fisco comunica al contribuente lo schema contenente gli elementi essenziali del provvedimento assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Regime dei tributi periodici

Insieme alla conferma del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, viene stabilito che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica (c.d. regime dei tributi periodici);

Vizi delle notificazioni

Rilevanti le modifiche in materia di notificazione degli atti impositivi o della riscossione

E' inesistente la notifica eseguita a un soggetto completamente estraneo al contribuente o nei confronti di soggetto estinto.

La notifica eseguita in violazione di tale principio è nulla e l’atto risulta inefficace.

Rimane fermo che la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.

Divieto di ne bis in idem

Stabilito nel processo tributario, ferma l’emendabilità di vizi formali e procedurali, il principio del ne bis in idem: l’Amministrazione finanziaria può esercitare l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Vizi degli atti

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 viene affermato che il decreto legislativo in parola si sofferma anche sui vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria, richiamando:

Autotutela obbligatoria e facoltativa

Riscritta anche la parte dedicata all’autotutela obbligatoria, chiarendo che, senza istanza di parte, nel caso in cui gli atti impositivi siano viziati da

l’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione.

Nelle valutazioni di fatto sviluppate dal personale dell’amministrazione, si precisa, sarà possibile solo la contestazione per dolo.

Fuori dai casi di autotutela obbligatoria, il Fisco può procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Interpelli: sì al contributo

Il decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente contiene anche indicazioni per la prassi fiscale.

Per quanto riguarda la proposizione di interpelli da parte del contribuente, la riforma suddivide sei tipologie:

Confermato il contributo per gli interpelli, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali.

Un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dovrà individuare la misura e le modalità di corresponsione di tale tributo.

Anche le circolari cambiano faccia: quelle interpretative e applicative potranno essere adottate dopo il confronto con gli interlocutori istituzionali o altri soggetti portatori di interesse collettivo, ordini professionali e associazioni.

Eliminati i principi di diritto e nasce la consulenza giuridica che non ha come controparte il singolo contribuente ma prevede un canale diretto con gli ordini professionali e i loro sindacati, gli enti e le amministrazioni dello Stato.

Garante nazionale dei contribuenti

Il decreto legislativo sui rapporti Fisco-contribuente istituisce il Garante nazionale dei contribuenti, organo monocratico, nominato dal ministro dell’Economia fra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai (in servizio o a riposo), avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione.

Il Garante interverrà a seguito di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.

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