I premi di risultato tornano al centro dell’operato del legislatore.
L’attenzione su un tema molto sentito, come è il tema dei premi di produttività o premi di risultato, torna alta con il disegno di riforma fiscale e con le prospettive di semplificazione in materia di lavoro tratteggiati dal Governo.
Rientra nel primo ambito il decreto legislativo attuativo (il tredicesimo decreto delegato) recante la revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e Imposta sul reddito delle società (Ires).
L’esame del provvedimento, annunciato in prima battuta per il Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2024, è stato rinviato.
Per il secondo ambito, il riferimento va al disegno di legge recante semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, all’esame del Senato.
Alla rinnovata attenzione del legislatore fa peraltro eco l’interesse crescente che le imprese, soprattutto le più piccole (con meno di 50 dipendenti), dimostrano verso lo strumento del premio di produttività.
Lo testimoniano gli ultimi dati resi noti dal Ministero del lavoro (comunicato stampa del 17 aprile 2024) che registrano un incremento del 19,1%, dei depositi dei contratti che prevedono premi di produttività tra il 1° gennaio e il 15 aprile nel 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
Il 2023, si ricorda, è stato il primo anno di applicazione del regime sperimentale di tassazione ridotta al 5%, in luogo della tassazione del 10% prevista a regime, introdotto con la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 63, legge n. 197/2022) e confermato nella Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023) relativamente ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024.
Come cambia la tassazione e la disciplina del premio di produttività o premio di risultato?
Di seguito la mappa di tutte le novità in arrivo.
Ma prima è utile un breve inquadramento dell’istituto.
Rientrano nella nozione di premio di risultato gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182-190, legge 28 dicembre 2015, n. 208), come attuata dal D.M. 25 marzo 2016, prevede, a regime,un trattamento tributario di favore riconoscendo la possibilità di applicazione di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi
Questa tassazione di favore si applica esclusivamente al settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro.
La legge di Bilancio 2023, per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, e la legge di Bilancio 2024, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, hanno ridotto dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva Irpef applicabile.
Il lavoratore può fare espressa rinunzia al regime fiscale agevolato, con conseguente applicazione del regime ordinario.
Le somme ed i valori devono essere corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni più rappresentative ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La bozza del decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, il tredicesimo decreto delegato, recante la revisione del regime impositivo dei redditi, all’esame di uno dei prossimi Consigli dei Ministri, al Capo II, formula la nuova disciplina fiscale dei premi di produttività, modificando le disposizioni della legge di Stabilità 2016.
Quali sono le principali novità proposte per i premi e le somme erogati a partire dal 1° gennaio 2025?
Si prevede che i premi di risultato, fatta salva la rinunzia scritta del lavoratore, siano soggetti all'imposta sostitutiva del 10% (Irpef e addizionali regionali e comunali) fino a 3.000 euro lordi. Questi premi sono variabili e legati al miglioramento degli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, reputazione, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, considerando anche il contesto economico e sociale.
Viene pertanto esteso l’ambito di applicazione del premio di risultato ancorandolo anche a indicatori legati alla reputazione, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale.
Tali parametri devono essere riferibili al datore di lavoro, a una sua unità produttiva ovvero al Gruppo di cui lo stesso fa parte.
Si conferma la necessità di parametri misurabili e verificabili esclusivamente sulla base di criteri definiti dalla contrattazione collettiva, aziendale o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Con riferimento alla contrattazione collettiva di riferimento, il novellato comma 187 della legge di Stabilità 2016 prevede che le somme e i valori possano essere erogati, nell’ipotesi in cui non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, in esecuzione di un contratto collettivo territoriale che l’azienda ritiene aderente alla propria realtà dandone specifica comunicazione ai lavoratori.
Per espressa previsione di legge, lo stesso regime fiscale si applica alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Un’altra novità arriva dal Senato.
L’articolo 9 del disegno di legge recante semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, all’esame della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, reca norme in materia di premi di produttività, per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Con l’obiettivo di incoraggiare una maggiore produttività nelle imprese e incentivare il ricorso alla contratta zione territoriale e aziendale, si vuole eliminare l’obbligo incrementale che impedisce la distribuzione di molti premi già contrattati.
In questo senso, la nuova disposizione di legge, solo per gli anni 2023, 2024 e 2025, svincola dall’incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (e alla luce delle proposte della riforma fiscale, aggiungeremmo dai parametri di reputazione e responsabilità sociale e sostenibilità ambientale) di cui allo stesso comma 182 e al comma 188 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
Il disegno di legge ha concluso il ciclo di audizioni e fino al 7 maggio 2024 è aperta la possibilità di presentare emendamenti.
In sintesi, le altre novità del tredicesimo decreto legislativo attuativo della riforma fiscale sul lavoro dipendente all'esame del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2024.
Categoria |
Dettagli |
Contributi assistenziali agli Enti Bilaterali |
Detassazione dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali fino a un massimo di 3.615, 20 euro, in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale. |
Rita (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) |
Riconosciuta in caso di cessazioni del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2025 per cause diverse dal raggiungimento del requisito pensionistico di qualsiasi genere. |
Bonus sulla tredicesima mensilità |
Discussione sul bonus di 80 euro per l'anno 2024, da erogare con la tredicesima mensilità, rinviata alla Nadef e alla legge di Bilancio 2025. Questo bonus è previsto per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. |
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