Dopo che l’8 agosto 2024 il Governo ha approvato in via definitiva la riforma della normativa doganale, in ottemperanza alla legge n. 111 del 2023, il 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024.
Nell’allegato al decreto si trovano le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione.
Il provvedimento - che si compone di 10 articoli ed entra in vigore il 4 ottobre 2024 - si propone di integrare le disposizioni nazionali al codice doganale dell'Unione Europea e di aggiornare il regime sanzionatorio relativo alle accise e ad altre tasse indirette che incidono sulla produzione e consumo. In dettaglio, il decreto mira a:
- ristrutturare il quadro normativo doganale,
- completare la digitalizzazione delle procedure e delle strutture doganali,
- migliorare il coordinamento tra le autorità doganali e semplificare le verifiche, attraverso il potenziamento dello Sportello unico doganale,
- rivedere le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e incasso,
- riformare il meccanismo delle controversie doganali.
Inoltre, secondo il comma 2 dell'articolo 20, è prevista una ristrutturazione del sistema sanzionatorio relativo alle accise e ad altre imposte indirette su consumi e produzione e le relative sanzioni penali.
Dunque, dal 4 ottobre 2024, con l’abrogazione del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) e l’entrata in vigore delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (DNC), entra in vigore la revisione delle sanzioni doganali, sia penali che amministrative. Inoltre, viene chiarito in modo definitivo che l'IVA assume la natura di diritto di confine.
Vediamo alcune novità.
Uno degli aspetti più critici riguarda il nuovo sistema sanzionatorio.
Le nuove disposizioni previste nelle DNC stabiliscono l’applicazione delle sanzioni penali per contrabbando quando viene superata la soglia di 10.000 euro di diritti di confine non dichiarati o dichiarati in modo errato.
Inoltre, il sistema prevede l’uso delle sanzioni amministrative come misura residuale (in caso di violazioni minori) o come sanzione successiva se il giudice stabilisce che non vi è stata intenzionalità nel reato. Salvo alcune eccezioni, l’individuazione di irregolarità comporterà anche la confisca obbligatoria dei beni coinvolti nella contestazione.
Per garantire una corretta applicazione delle nuove norme e superare le vecchie procedure, sarà fondamentale che l’Agenzia delle Dogane pubblichi specifiche note interpretative.
Si ha contrabbando per dichiarazione infedele nel caso in cui si fornisca una dichiarazione non conforme alla realtà riguardo qualità, quantità, origine, valore delle merci o altri elementi necessari per l'applicazione della tariffa e per il calcolo dei diritti; prevista la sanzione pecuniaria che va dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o richiesti in restituzione.
Quindi un errore di valore o un errore di classificazione può portare al reato.
La proporzionalità risulta decisamente inadeguata, e la soglia economica di 10.000 euro, che funge da limite tra l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, è facilmente superabile. Con l'inclusione esplicita dell'IVA come diritto di confine, il ricalcolo dei diritti basata sul valore delle merci rende quasi inevitabile il superamento di questo limite "garantito".
Viene previsto che a seguito delle analisi di laboratorio sulle merci indicate nella dichiarazione da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, i risultati delle analisi vengono comunicati al dichiarante.
Vi sono, poi, dieci giorni, a partire dalla notifica dei risultati, per richiedere una nuova analisi.
L'Agenzia redige un verbale di constatazione che viene notificato alla parte interessata nei seguenti casi:
Dalla data di notifica del verbale, la parte ha il diritto di esprimere le proprie osservazioni nei tempi e con le modalità previste dalla normativa doganale unionale.
Trascorso il periodo indicato, l'ufficio dell'Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento, che viene notificato alla parte interessata.
In base al decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, sono inclusi tra i diritti doganali e costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale:
NOTA BENE: L’inclusione tra i diritti doganali dell’Iva all’importazione è in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte Ue e della Cassazione.
Invece, l’Iva non costituisce diritto di confine nei casi di:
- immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
Vengono aggiornate le disposizioni nazionali per allinearle al Codice Doganale dell'Unione (CDU). L'allegato 1 include 122 articoli che modificano il quadro legislativo nazionale in materia doganale, precedentemente regolato dal Testo Unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), che viene abrogato con l'entrata in vigore delle nuove norme (4 ottobre 2024).
Le modifiche apportate nell'allegato 1 prevedono:
Nella recente riforma delle sanzioni amministrative previste dal TULD, si aggiornano i contenuti originari degli articoli 295-bis e 303, che riguardano, rispettivamente, le violazioni minori e altri tipi di illeciti amministrativi. Le nuove disposizioni stabiliscono:
L’articolo 2 del decreto legislativo approvato aggiorna la normativa esistente riguardante la professione di spedizioniere doganale.
Ora, per esercitare tale professione, è necessario ottenere una specifica licenza a tempo indeterminato rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa consultazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
Sono stati aggiunti due articoli che disciplinano gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere.
Con le modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si cambia la disciplina sanzionatoria concernente la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.
Tra le altre norme, si prevede la reclusione da due a cinque anni ovvero una sanzione quando le condotte delittuose hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato di modesta entità, per chiunque sottrae all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati.
Altre norme del decreto n. 141/2024 contengono misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli -S.U.Do.Co.
In particolare, si prevede che l’Agenzia, nell’ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attui il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea.
Pertanto, quando devono essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell’ingresso o dell’uscita nel o dal territorio UE, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.
Rimangono esclusi i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.
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