Riforma fiscale doganale: potenziamento dello Sportello unico

Pubblicato il 30 agosto 2024

L’ 8 agosto 2024 il Governo ha approvato in via definitiva la riforma della normativa doganale, in ottemperanza agli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge n. 111 del 2023, la quale delega il Governo alla riforma fiscale.

Il decreto legislativo – che si compone di 10 articoli ed è atteso in Gazzetta Ufficiale - si propone di integrare le disposizioni nazionali al codice doganale dell'Unione Europea e di aggiornare il regime sanzionatorio relativo alle accise e ad altre tasse indirette che incidono sulla produzione e consumo. In dettaglio, il decreto mira a:

- ristrutturare il quadro normativo doganale,

- completare la digitalizzazione delle procedure e delle strutture doganali,

- migliorare il coordinamento tra le autorità doganali e semplificare le verifiche, attraverso il potenziamento dello Sportello unico doganale,

- rivedere le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e incasso,

- riformare il meccanismo delle controversie doganali.

Inoltre, secondo il comma 2 dell'articolo 20, è prevista una ristrutturazione del sistema sanzionatorio relativo alle accise e ad altre imposte indirette su consumi e produzione e le relative sanzioni penali.

Analizziamo alcuni contenuti del provvedimento

Allineamento con il Codice doganale dell'Unione

L'articolo 1 approva le normative riportate nell'allegato 1 del progetto di decreto legislativo, il quale aggiorna le disposizioni nazionali per allinearle al Codice Doganale dell'Unione (CDU). L'allegato 1 include 122 articoli che modificano il quadro legislativo nazionale in materia doganale, precedentemente regolato dal Testo Unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), il quale sarà abrogato con l'entrata in vigore delle nuove norme.

Le modifiche apportate nell'allegato 1 prevedono:

Violazioni e sanzioni

Nella recente riforma delle sanzioni amministrative previste dal TULD, si aggiornano i contenuti originari degli articoli 295-bis e 303, che riguardano, rispettivamente, le violazioni minori e altri tipi di illeciti amministrativi. Le nuove disposizioni stabiliscono:

In caso di contrabbando per infedele dichiarazione, in riferimento alle ipotesi in cui l’autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, è prevista l’applicazione, a titolo di colpa, della sanzione amministrativa dall’80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500.

Spedizionieri doganali

L’articolo 2 del decreto legislativo approvato aggiorna la normativa esistente riguardante la professione di spedizioniere doganale.

Ora, per esercitare tale professione, è necessario ottenere una specifica licenza a tempo indeterminato rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa consultazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Sono stati aggiunti due articoli che disciplinano gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere.

Imposte sulla produzione e sui consumi

Con le modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si cambia la disciplina sanzionatoria concernente la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.

Tra le altre norme, si prevede la reclusione da due a cinque anni ovvero una sanzione quando le condotte delittuose hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato di modesta entità, per chiunque sottrae all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati.

Sportello Unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co)

Altre norme del decreto di riforma della normativa doganale, contengono misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli -S.U.Do.Co.

In particolare, si prevede che l’Agenzia, nell’ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attui il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea.

Pertanto, quando devono essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell’ingresso o dell’uscita nel o dal territorio UE, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

Rimangono esclusi i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.

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