L’articolo 2 del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, cd. decreto correttivo bis, che integra e modifica l’impianto della riforma dello sport, interviene anche sulle norme che regolano la professione di agente sportivo e, in particolare, il contratto di mandato sportivo.
Vediamo cosa è cambiato dal 5 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto correttivo bis. Ma prima è necessario soffermarsi sulla disciplina del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37.
Si parte dalla figura dell’agente sportivo.
L’articolo 2 e l’articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 definiscono “agente sportivo” “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.”.
L'agente sportivo è tenuto a iscriversi al Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione che ne accerti l'idoneità.
Il compenso, erogato con modalità di pagamento tracciabile e spettante come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in percentuale sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.
I parametri per la determinazione dei compensi sono definiti con decreto.
L’articolo 5 del summenzionato D.lgs. n. 37 del 2021 reca poi la disciplina del contratto di mandato sportivo che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e contenere le generalità complete delle parti contraenti, l'oggetto, la data di stipulazione, il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché modalità e condizioni di pagamento e, infine, la sottoscrizione delle parti.
Il contratto deve essere depositato presso la Federazione Sportiva Nazionale territoriale di competenza entro i 20 giorni successivi alla sua stipulazione.
Il contratto di mandato sportivo è soggetto a un termine di durata non superiore a 2 anni. Durate superiori sono automaticamente ricondotte al termine massimo previsto.
NOTA BENE: La stessa regola vale nei casi di mancata indicazione del termine.
Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.
Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo. In assenza di tale clausola, il contratto si intende a titolo non esclusivo.
Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento dei 14 anni di età.
Diversamente il contratto di mandato sportivo deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
Con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse, nell’ambito dell’esecuzione, da parte dell’agente sportivo, del contratto di mandato, il decreto correttivo bis integra l'articolo 5, comma 3, D.lgs. n. 37 del 2021.
Tale disposizione prevede che il contratto di mandato sportivo possa essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. Il correttivo bis aggiunge alle predetta disposizione la previsione che in tale caso una delle due parti assistite dall'agente sportivo debba essere il lavoratore sportivo.
Si dipone inoltre che l'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.
Il correttivo bis novella poi l'articolo 10, il comma 3, escludendo qualsiasi pagamento, utilità o beneficio all'agente sportivo da parte del minore (di anni 14) in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
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