Dopo la bozza di riforma del processo penale, il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, ha presentato, ad avvocati e magistrati, anche uno schema di legge delega recante modifiche al processo civile che verrà presto presentato in Consiglio dei ministri.
Tra le principali novità dell’intervento, si segnalano, in primo luogo, le modifiche che interessano gli strumenti stragiudiziali, alternativi al processo, come la negoziazione assistita e la conciliazione.
La negoziazione assistita dall’avvocato - estesa anche alle controversie di lavoro senza divenirne, però, condizione di procedibilità - viene rafforzata sul piano dell’attività istruttoria, attività che viene interamente devoluta all’azione dei legali.
Questo, attraverso strumenti come l’assunzione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti e la richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto fatti a essa sfavorevoli. Vengono introdotte, in detto contesto, anche delle sanzioni penali per chi dichiari il falso e processuali per chi si sottragga all’interrogatorio.
Le prove così raccolte, successivamente, saranno utilizzabili nel corso del giudizio attivato in ipotesi di fallimento della negoziazione.
L’istruzione stragiudiziale viene incentivata attraverso la previsione, per gli avvocati che vi faranno ricorso, di una possibile maggiorazione del compenso, nella misura del 30%.
Al Consiglio Nazionale Forense è affidato il compito di predisporre un modello standard di negoziazione.
L’altro strumento stragiudiziale ritoccato è quello della conciliazione che, diversamente dalla negoziazione, viene un po' indebolito: la conciliazione non sarà più condizione di procedibilità per quanto riguarda le controversie in materia di colpa medica e di contratti finanziari e bancari.
A seguire, si evidenzia la previsione di un rito semplificato per tutte le cause di competenza del giudice unico, da introdurre a mezzo di ricorso.
Rispetto a questo rito, il testo di riforma prevede tempi certi e puntuali, una fase istruttoria rafforzata con possibili sanzioni per le parti che non rispettino gli ordini di esibizione o le richieste di ispezione personali o su cose ritenute indispensabili dall’autorità giudiziaria.
Nei processi civili innanzi a giudice di pace, tribunale e corte di appello, il deposito degli atti e dei documenti di parte dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche, con possibilità, per il capo dell’ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non digitali quando i sistemi informatici del dominio giustizia non funzionano o per situazioni d’urgenza.
Ulteriori novità interessano le notificazioni, sostanziandosi, in primo luogo, nella previsione secondo cui, se il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito in elenchi pubblici, la notifica degli atti dovrà essere sempre eseguita dall’avvocato attraverso Pec.
Nel caso, tuttavia, in cui detta modalità non è possibile, o, comunque, l’esito è stato negativo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato provvederà alla notificazione esclusivamente attraverso l’inserimento nell’area web riservata, per come indicata dall’articolo 359 del Codice della crisi.
Per finire, si segnala la novità che riguarda la fase dell’appello, consistente nella cancellazione del relativo filtro di inammissibilità in tutti i casi in cui l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Anche nei giudizi di secondo grado, l’atto introduttivo dovrà essere redatto nella forma del ricorso.
Subito dopo la presentazione dello schema di riforma, il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso un comunicato, dove ha manifestato la propria condivisione rispetto al metodo, finora seguito dal Guardasigilli, di confronto con magistrati e avvocati.
Nella nota, il CNF - a mezzo del consigliere Andrea Pasqualin, presente al tavolo di ieri - ha sottolineato come la bozza contenga ed accolga alcune delle importanti richieste promosse dall’Avvocatura.
Il riferimento è all’eliminazione del filtro di inammissibilità nel giudizio d’appello, le previsioni su negoziazione assistita.
Individuate, dal Consiglio, anche alcune criticità ancora da risolvere, come la fase di definizione del thema decidendum e il modello decisorio nel giudizio d’appello.
Tali “aspetti critici” - sottolinea ad ogni modo Pasqualin - “potranno trovare soluzione sia nel seguito del confronto con il Ministero e l’ANM, sia nella fase parlamentare di definizione della legge delega e nella successiva fase attuativa della stessa”.
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