Riforma del processo civile. Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 10 dicembre 2021

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, la Legge n. 206 del 26 novembre 2021, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

L’intervento, si rammenta, è stato messo a punto con obiettivo di ridurre i tempi dei processi del 40% in 5 anni, secondo gli impegni assunti nel PNRR.

La legge, in primo luogo, delega l’Esecutivo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi.

A seguire, interviene anche a modificare, direttamente, alcune disposizioni sostanziali e processuali.

Efficienza del processo civile e revisione strumenti ADR: delega da attuare entro un anno

Uno dei punti salienti della riforma è il potenziamento del ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie (ADR), quali mediazione e negoziazione assistita.

Mediazione: incentivi fiscali, estensione obbligatorietà

Per quanto riguarda la mediazione, le modifiche alla relativa disciplina dovranno essere adottate prevedendo il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali, attraverso:

Si prevede, a seguire, l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di:

Negoziazione assistita anche per le cause di lavoro

Nella riforma della disciplina della negoziazione assistita, ne viene disposta l'estensione, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, anche alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (controversie individuali di lavoro), a condizione che ciascuna parte abbia l'assistenza di un avvocato o di un consulente del lavoro.

In dette ipotesi, al accordo raggiunto viene assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Si prevede, a seguire, che la procedura di negoziazione venga semplificata, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense.

Altro ritocco da segnalare si sostanzia nella previsione secondo cui gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, divorzi e modifica delle relative condizioni, possano contenere patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.

Lavoro: procedura unificata per impugnare i licenziamenti

Tornando all'ambito del lavoro, nella Legge delega è richiesto di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie.

Le modifiche dovranno essere operate, prevedendo che:

Processo di cognizione, impugnazioni, famiglia, esecuzione

Gli altri principi e criteri direttivi contenuti nella Legge delega riguardano, in particolare:

Il disegno di legge fissa in un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per il relativo esercizio.

Misure urgenti di razionalizzazione operative dopo 180 giorni

Come detto, alcune disposizioni - precisamente le norme contenute nei commi da 27 a 36 dell'art. 1 della Legge - si applicano, invece, ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (24 dicembre 2021).

Dette previsioni sono volte a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, di esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Le modifiche riguardano, in particolare:

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