Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2017, la Legge n. 103 del 23 giugno 2017, come recita la stessa rubrica, reca numerose modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale ed all’ Ordinamento penitenziario, attraverso previsioni che entrano in vigore a partire dal 3 agosto 2017 (ossia, 30 giorni dalla pubblicazione), fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni riguardanti modifiche alle norme di attuazione del Codice di procedura penale, per le quali l’efficacia decorre ad un anno dalla pubblicazione della Legge.
Di seguito, si illustreranno le sole modifiche al Codice di procedura penale, assai numerose, a partire dalla fase delle indagini preliminari. Per citarne solo alcune, esse interessano l’incapacità dell’imputato a partecipare al processo, la comunicazione del domicilio eletto, i colloqui tra il difensore e l’indagato in custodia cautelare (i quali possono essere rinviati per non più di 5 giorni, nel caso riguardino reati di grave allarme sociale), l’incidente probatorio, il termine per la richiesta di archiviazione o l’esercizio dell’azione penale a conclusione delle indagini preliminari (fissato in 3 mesi, salvo che per i reati di particolare gravità).
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