Doppio bonus previdenziale per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Per il 2022 potranno cumulare la riduzione contributiva del 50% e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali incrementata di 1,2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
È quanto ha chiarito l'INPS con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, che fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di esonero contributivo a carico delle lavoratrici madri dipendenti private a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una misura di natura sperimentale, per l’anno 2022, a beneficio dei lavoratori. La misura, infatti, riduce la contribuzione a carico della lavoratrice e non comporta alcun vantaggio in capo al datore di lavoro. E, considerando la sua natura di agevolazione fruita da persone fisiche e non da imprese, la stessa non rientra nella nozione di aiuto di Stato e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’agevolazione non è un incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015.
L'esonero contributivo può essere riconosciuto:
1) in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022,
2) a tutte le lavoratrici madri dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, anche se part-time, apprendiste, lavoratrici domestiche o con rapporto di lavoro intermittente ovvero instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro o a scopo di somministrazione,
3) alle lavoratici dipendenti di datori di lavoro privati, anche se agricoli e non imprenditori,
4) in caso di rientro nel posto di lavoro a seguito della fruizione del congedo di maternità.
L’esonero contributivo non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione (articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).
L'INPS, con la circolare n. 102 del 2022, applicando una interpretazione estensiva della norma di cui alla legge di Bilancio 2022 e andando oltre il dettato della stessa, nell'ottica di garantire la massima tutela alla lavoratrici madri, chiarisce che l'esonero contributivo in questione è riconosciuto anche se la lavoratrice rientra dal periodo di interdizione post partum (articolo 17 del Testo unico sulla maternità) o fruisce dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio.
La misura trova applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, che dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice per una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
Sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata:
I datori di lavoro privati devono richiedere l'esonero per conto della lavoratrice interessata inoltrando all'INPS la domanda per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.
La domanda va presentata tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
I datori di lavoro agricolo sono tenuti a trasmettere l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole”. Nel campo “Annotazioni” gli stessi dovranno inserire il codice fiscale, il cognome e il nome della lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero nonchè la data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.
L'attribuzione del codice di autorizzazione alla posizione contributiva avviene a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di 12 mesi solo a seguito di verifica della spettanza dell’esonero.
L'INPS fornirà con successivo messaggio le istruzioni per i rapporti di lavoro domestico.
Definite infine le modalità e le tempistiche di esposizione dei dati relativi alla fruizione all’esonero nel flusso Uniemens.
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