Rientro con “Pex” alle partecipazioni della holding

Pubblicato il 06 agosto 2008 Per chiarire le conseguenze fiscali del trasferimento in Italia della sede di una società estera, in particolare di una holding milliardaire (regolata dal decreto del Granducato di Lussemburgo del 17 dicembre 1938), l’agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione n. 345/E. Si tratta, di un particolare tipo di società che in Lussemburgo gode di una serie di vantaggi fiscali tra i quali l’esclusione da qualsiasi forma di imposizione diretta sul reddito prodotto. Secondo l’Amministrazione finanziaria il trasferimento non comporta alcuna rivalutazione fiscale del costo delle partecipazioni detenute dalla holding. Dunque, il criterio dei valori correnti viene adottato solo per evitare la doppia tassazione se lo Stato estero prevede la tassazione dei plusvalori latenti fino al trasferimento. In altri termini, precisa il documento di prassi in oggetto, se una società anonima di diritto lussemburghese trasferisce in regime di continuità la propria sede legale dal Lussemburgo in Italia non potrà utilizzare fiscalmente perdite realizzate nel Granducato nel nostro Paese e nemmeno potrà godere del riporto illimitato delle perdite maturate in Italia nei primi tre esercizi. L’istante avanza alcuni quesiti al Fisco e nella soluzione da lui prospettata sostiene che: le cessioni da partecipazioni possedute dalla ex società estera, fatte dopo il trasferimento, godono del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 87 del Tuir (c.d. participation exemption) per la tassazione delle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni societarie in regime d’impresa. Inoltre, lo stesso ritiene che il calcolo della durata del possesso delle partecipazioni - ai fini della verifica del minimum holding period (comma 1, lett. a)) - debba tenere presente anche del periodo maturato in Lussemburgo prima del trasferimento della sede legale in Italia. L’agenzia, a tal proposito, spiega che l’holding period non decorre dalla data del trasferimento della sede in Italia, ma dalla data di acquisto della partecipazione da parte della società estera. Tale soluzione appare coerente con la precedente prassi amministrativa e, in particolare, con la possibilità di optare immediatamente per il consolidato fiscale.
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