Riduzione della pretesa in autotutela, il giudizio va avanti

Pubblicato il 07 aprile 2021

La riduzione in autotutela, nel corso del procedimento tributario, dell’importo originariamente contestato con avviso, non può comportare la cessazione della materia del contendere.

Rimane, infatti, l’interesse della Pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa.

Conseguentemente, l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua parte erariale.

Autotutela parziale Agenzia Entrate: non cessa la materia del contendere

Così la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9215 del 6 aprile 2021, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato dall’Agenzia delle entrate nell’ambito di un giudizio in cui un professionista aveva impugnato un avviso di accertamento redatto a seguito di indagini finanziarie.

Nell’indagine, era stato accertato il percepimento di maggiori ricavi da lavoro autonomo, con conseguente liquidazione di maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.

A seguito dell’annullamento parziale, in autotutela, dell’accertamento - mediante il quale l’atto impositivo era stato depurato dei prelevamenti non giustificati - la CTP aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, decisione poi confermata anche in secondo grado.

Autotutela: non è atto autonomamente impugnabile

L’Ufficio finanziario aveva promosso impugnazione davanti alla Corte di legittimità, ottenendo ragione rispetto alla doglianza con cui aveva censurato che sussistessero, nella specie, i presupposti per l'estinzione del procedimento tributario.

Secondo la ricorrente, l’atto di autotutela non era atto autonomamente impugnabile, né qualificabile in termini di autonomo atto di accertamento, con la conseguenza che avrebbe dovuto proseguire, nel merito, il giudizio già pendente.

Gli Ermellini, sul punto, hanno ricordato come in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria e non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Agidae. Ipotesi di accordo del 10/1/2025

20/01/2025

Periodo di comporto legato a indennità INAIL: legittimo per la Cassazione

20/01/2025

Servizi assistenziali Agidae. Rinnovo Ccnl

20/01/2025

Disabilità e invalidità: procedura più snella per accertamenti e revisioni INPS

20/01/2025

Rateizzazione fiscale 2025: guida operativa alle nuove regole, modalità e opportunità

20/01/2025

Novità valutarie, denaro contante sottoposto a verifica

20/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy