Riduzione della pretesa in autotutela, il giudizio va avanti

Pubblicato il 07 aprile 2021

La riduzione in autotutela, nel corso del procedimento tributario, dell’importo originariamente contestato con avviso, non può comportare la cessazione della materia del contendere.

Rimane, infatti, l’interesse della Pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa.

Conseguentemente, l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua parte erariale.

Autotutela parziale Agenzia Entrate: non cessa la materia del contendere

Così la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9215 del 6 aprile 2021, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato dall’Agenzia delle entrate nell’ambito di un giudizio in cui un professionista aveva impugnato un avviso di accertamento redatto a seguito di indagini finanziarie.

Nell’indagine, era stato accertato il percepimento di maggiori ricavi da lavoro autonomo, con conseguente liquidazione di maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.

A seguito dell’annullamento parziale, in autotutela, dell’accertamento - mediante il quale l’atto impositivo era stato depurato dei prelevamenti non giustificati - la CTP aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, decisione poi confermata anche in secondo grado.

Autotutela: non è atto autonomamente impugnabile

L’Ufficio finanziario aveva promosso impugnazione davanti alla Corte di legittimità, ottenendo ragione rispetto alla doglianza con cui aveva censurato che sussistessero, nella specie, i presupposti per l'estinzione del procedimento tributario.

Secondo la ricorrente, l’atto di autotutela non era atto autonomamente impugnabile, né qualificabile in termini di autonomo atto di accertamento, con la conseguenza che avrebbe dovuto proseguire, nel merito, il giudizio già pendente.

Gli Ermellini, sul punto, hanno ricordato come in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria e non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente.

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