Riduzione degli interessi legali. Regolarizzazione dei contributi Inps meno cara

Pubblicato il 05 gennaio 2021

A seguito della modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della misura del saggio degli interessi legali – fissata allo 0,01% in ragione d’anno – l’Inps ha diffuso la circolare n. 152 del 22 dicembre 2020 per evidenziare alcune ripercussioni in caso di somme dovute all’Istituto.

Interessi legali. Variazione dal 2021

Con decreto dell’11 dicembre 2020, il Ministro dell’Economia e delle finanze ha portato dallo 0,05% allo 0,01% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, c.c..

Ciò produce effetti sulle somme dovute dalle aziende che regolarizzano gli omessi o ritardati versamenti dei contributi. Infatti, dal 1/1/2021, le sanzioni civili dovute, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commisurate alla misura degli interessi legali, saranno quasi pari a zero, essendo soggette ad una maggiorazione dello 0,01%.

Per le esposizioni debitorie pendenti il calcolo degli interessi dovuti dovrà essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, in base alla seguente tabella:

 

 Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990

5%

16.12.1990 - 31.12.1996

10%

01.01.1997 - 31.12.1998

5%

01.01.1999 - 31.12.2000

2,5 %

01.01.2001 - 31.12.2001

3,5 %

01.01.2002 - 31.12.2003

3 %

01.01.2004 - 31.12.2007

2,5 %

01.01.2008 - 31.12.2009

3 %

01.01.2010 - 31.12.2010

1 %

01.01.2011 - 31.12.2011

1,5 %

01.01.2012 - 31.12.2013

2,5 %

01.01.2014 - 31.12.2014

1 %

01.01.2015 - 31.12.2015

0,5 %

01.01.2016 - 31.12.2016

0,2 %

01.01.2017 - 31.12.2017

0,1 %

01.01.2018 - 31.12.2018

0,3%

01.01.2019 - 31.12.2019

0,8%

01.01.2020 - 31.12.2020

0,05%

01.01.2021 -

0,01%

Altri effetti della modifica del tasso legale degli interessi si producono anche con riferimento alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.

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