Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Pubblicato il 02 luglio 2014 L’INPS e l’INAIL con circolare congiunta dell’1 luglio 2014 (INPS, circolare n. 83/2014 e INAIL, circolare n. 32/2014) si sono occupati della questione inerente la riduzione dei contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Posto che per il 2014 la misura della riduzione percentuale dell’importo dei contributi agricoli é pari al 14,17%, la circolare chiarisce che la stessa si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali di seguito illustrati.

La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.

Criteri generali – Individuazione dei destinatari

I criteri previsti per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sono fissati sulla base dei seguenti parametri:

- inizio delle lavorazioni;

    - lavorazioni iniziate da oltre un biennio;

    - lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;

- gestione assicurativa.

Altri argomenti

La circolare riepiloga, altresì:

- le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna categoria di lavoratori agricoli;

- la rettifica dell'Iga (Indice di gravità aziendale);

- la revoca della riduzione prevista dalla Legge n. 147/2013.
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