Il processo civile telematico non è ancora realtà presso la Corte di cassazione.
Attualmente, quindi, e fintanto lo stesso non sarà attivato, il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, è tenuto ad estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro.
Le condizioni di legge non sono, infatti, soddisfatte dall’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 26520 del 9 novembre 2017, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità di un ricorso principale e di quello incidentale, avanzati in sede di legittimità nell’ambito di un procedimento civile, in quanto nel relativo fascicolo risultava prodotta solamente una stampa cartacea della sentenza digitale, senza alcuna attestazione di conformità.
Era stata omessa, in entrambi i casi, la produzione di una sentenza asseverata da valida attestazione di conformità all’originale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".