Ricorso cumulativo senza sconti sul contributo unificato
Pubblicato il 21 novembre 2014
Il
sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, è intervenuto alla seduta della
commissione Finanze della Camera del 20 novembre 2014, per rispondere ad una interrogazione rivoltagli con riferimento alle modifiche alla normativa del
contributo unificato di iscrizione a ruolo per le
controversie in materia fiscale.
Question time al sottosegretario dell'Economia, Zanetti
In particolare, sono stati chiesti dei chiarimenti interpretativi in ordine alle
criticità connesse alla
quantificazione, nei procedimenti dinanzi al giudice tributario,
dell'importo del tributo allorché con un unico ricorso, il cosiddetto
ricorso cumulativo oggettivo, vengano
impugnati più atti di accertamento.
Le criticità evidenziate sono conseguenti all'introduzione della previsione di cui all'articolo 1, comma 598, della Legge n.
147/2013, modificativa del Testo unico in materia di spese di giustizia, e con la quale è stato statuito che il
pagamento del contributo debba essere effettuato
con riferimento al valore della lite determinato in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso.
Ogni atto impositivo ha la sua autonomia
Nella sua risposta Zanetti ha dapprima puntualizzato come, nel processo tributario, ogni singolo
atto impositivo mantenga la propria
autonomia accertativa e di valore, tanto che anche il
provvedimento definitorio del giudizio
deve contenere tante singole statuizioni quanti sono gli atti impositivi di cui si chiede l'annullamento.
Ciò posto, il sottosegretario ha evidenziato come la
determinazione del
quantum di contributo unificato dovuto
“non può essere affidata alla decisione del singolo contribuente di impugnare cumulativamente o singolarmente gli atti impositivi notificati dall'ente impositore”. E ciò, a rischio di evidenti profili di elusività.
Secondo il rappresentante del dicastero dell'Economia, in definitiva,
impugnare più atti con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsi costituisce una
facoltà del ricorrente che
non può, tuttavia,
tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato in conseguenza di tale facoltà.
Diversamente opinando - secondo Zanetti - si verrebbe a determinare una
disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
La reale
ratio della recente novella normativa - conclude il sottosegretario - “
risiede nella necessità di evitare i fenomeni elusivi sopra descritti, e non nella volontà di privilegiare il recupero di somme, ostacolando il diritto di difesa del contribuente contrario”.