E' entrato in vigore il 6 gennaio 2024 il Decreto legislativo n. 203 del 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023.
Si tratta del provvedimento di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, definitivamente approvato durante il Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023.
Il regolamento attuato, in particolare, si applica a tutti i tipi di provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti in materia penale, come nel caso dei procedimenti di prevenzione.
Ai sensi del predetto regolamento, i provvedimenti di congelamento (sequestro) o di confisca emessi in uno Stato membro devono essere, in linea di principio, riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi mediante un certificato, senza ulteriori formalità.
Il relativo riconoscimento e l’esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione del sequestro o della confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell’ordinamento giuridico dello Stato di emissione.
Rispetto ad alcuni reati, però, punibili con la reclusione di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità.
Tale verifica è altresì esclusa per i reati tributari, doganali e valutari, atteso che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte.
Ai certificati di sequestro o di confisca trasmessi all’Italia per il riconoscimento e l’esecuzione va allegata una copia autentica del provvedimento di sequestro o di confisca; l’autorità di esecuzione può comunque richiedere la trasmissione dell’originale, se necessario ai fini della decisione
Le disposizioni del decreto legislativo n. 203 del 7 dicembre 2023 disciplinano le fasi di riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, individuando le relative autorità competenti.
In particolare:
Ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 7 del decreto, le nuove disposizioni non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del medesimo, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca.
Le previsioni, invece, di cui all'articolo 4 (modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza) non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi.
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