Riconoscimento di due madri perseguibile per via normativa

Pubblicato il 04 novembre 2020

Il riconoscimento della omogenitorialità, all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto da alcun precetto costituzionale e può essere perseguito solo con intervento del legislatore.

E’ stata depositata oggi, 4 novembre 2020, la sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità dell’art. 1, comma 20, della Legge n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dell’art. 29, comma 2, del DPR n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) sollevata dal Tribunale di Venezia.

A giudizio del rimettente, il combinato disposto di queste due norme avrebbe minato alcuni diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla genitorialità e il diritto alla procreazione nell’ambito di una unione civile legalmente riconosciuta nell’ordinamento italiano.

Inoltre, le disposizioni censurate avrebbero prodotto una discriminazione dei cittadini per il loro orientamento sessuale ed in considerazione delle condizioni patrimoniali in cui versano le coppie, introducendo, anche avuto riguardo al panorama della legislazione europea, un irragionevole divieto basato su discriminazioni per mere ragioni legate all’orientamento sessuale dei componenti la coppia.

La questione era stata sollevata nel corso di un giudizio per rettifica di atto di nascita, proposto da due donne, che, essendo unite civilmente ed avendo avviato (all’estero) una pratica di fecondazione medicalmente assistita dalla quale era nato un bambino, chiedevano che fosse dichiarata l’illegittimità del rifiuto opposto dall’Ufficiale dello stato civile alla loro richiesta congiunta di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente.

Consulta: decisione su figlio di due madri spetta al legislatore

Con sentenza n. 230 del 4 novembre 2020 – il cui contenuto era stato già anticipato con una nota stampa dello scorso 21 ottobre – la Consulta ha dichiarato inammissibile la suddetta questione.

Il riconoscimento della omogenitorialità, all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente - si legge nella decisione - non è imposto da alcun precetto costituzionale, anche se i medesimi parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso.

Tuttavia, l’obiettivo auspicato dal Tribunale di Venezia, quanto al riconoscimento del diritto ad essere genitori di entrambe le donne unite civilmente, ex lege n. 76 del 2016, non è “raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità della disposizione di segno opposto, recata dalla legge stessa e da quella del collegato d.P.R. n. 396 del 2000”, essendo, viceversa, perseguibile per via normativa".

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