Va automaticamente riconosciuto, in Europa, l'atto di divorzio deciso in via extragiudiziale in uno dei Paesi membri.
Difatti, un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, che contenga un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una "decisione" ai sensi del citato articolo 2, punto 4 del regolamento (CE) n. 2201/2003.
Come tale, va automaticamente riconosciuto dai servizi dello stato civile di altro Paese membro.
Lo ha messo nero su bianco la Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza depositata il 15 novembre 2022, relativamente alla causa C-646/20.
Il giudizio aveva ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione del menzionato regolamento, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, cosiddetto "regolamento Bruxelles II bis".
La predetta domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l'autorità di vigilanza dello stato civile della Germania e un cittadino con doppia nazionalità, tedesca e italiana, in merito al rifiuto, da parte di detta autorità, di autorizzare la trascrizione nel registro dei matrimoni tedesco del divorzio dal coniuge, di nazionalità italiana, intervenuto in via extragiudiziale in Italia, in assenza di previo riconoscimento del divorzio stesso da parte dell’autorità giudiziaria tedesca competente.
Era stata la Corte federale di giustizia tedesca a decidere di sospendere il procedimento civile e sottoporre alla Corte Ue due questioni pregiudiziali.
Da chiarire, in particolare:
La Grande sezione della Corte di giustizia ha dato risposta affermativa alla prima questione, dopo aver evidenziato come, in materia di divorzio, la nozione di "decisione" contenuta nel menzionato regolamento comprenda qualsiasi decisione di divorzio emessa nell'ambito di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità extragiudiziali.
Ne discende che qualsiasi decisione emessa dalle autorità extragiudiziali competenti in materia di divorzio in un Paese membro deve essere riconosciuta automaticamente, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal medesimo regolamento.
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