I liberi professionisti che hanno fatto domanda di ricongiunzione contributiva, per l’anno 2019, dovranno tenere conto dei coefficienti di calcolo aggiornati, in base all’indice di variazione dei prezzi al consumo (FOI) dell’ISTAT, che per l’anno 2018 è risultato nella misura dell’1,1%
I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relative a domande presentate nel corso del corrente anno, dovranno essere predisposti tenendo conto delle tabelle aggiornate presenti nella circolare INPS n. 30 del 15 febbraio 2019.
La ricongiunzione contributiva dei liberi professionisti, disciplinata dalla L. 5 marzo 1990 n. 45, è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno, quindi, diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
Quindi, anche i professionisti possono liberamente ricongiungere periodi contributivi esistenti presso le varie casse di previdenza, con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.
In base all’art. 2, co. 3, della L. 5 marzo 1990, n.45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare, l’INPS fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento. Dunque, anche per il 2019, sono state aggiornate le tabelle in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2018, pari all’1,1%.
Ai fini del calcolo dell’onere della ricongiunzione contributiva, occorre:
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