Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, coglie l’occasione per tracciare Il rapporto tra la fattispecie ex art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) ed i delitti di ricettazione e/o riciclaggio; discrimine che si fonda essenzialmente sulla distinzione tra pluralità o unicità di comportamenti e determinazioni volitive.
Nello specifico, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro o altre utilità, ed impieghi poi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde di riciclaggio ex art. 648 bis c.p.
Se invece il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie e viene così ripulito, il soggetto risponde per reato di cui all’art. 648 ter c.p.
I delitti ex artt. 648 e 648 bis c.p. (ricettazione e riciclaggio) hanno dunque la prevalenza nel caso di successive azioni distinte (le prime di ricettazione e riciclaggio, le seconde di impiego). Mentre va contestato il solo il delitto ex art. 648 ter c.p., in ipotesi di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30429 depositata il 18 luglio 2016.
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