Il decreto PNRR è legge. La Camera ha infatti approvato definitivamente, nella seduta del 20 aprile 2023, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il provvedimento, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023) e in vigore dal 22 aprile 2023, è composto da 58 articoli e 2 allegati.
Tra le disposizioni di interesse per i datori di lavoro vi è anche un vantaggioso incentivo contributivo destinato alle imprese che partecipano al finanziamento di borse di dottorato innovativo.
Vediamo di cosa si tratta.
L'articolo 26 del decreto PNRR 3 convertito, con modificazioni, in legge riconosce un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e limitatatamente al periodo di attuazione del Piano.
NOTA BENE: Restano dovute la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore e (presumibilmente) le cd. contribuzioni minori.
E' opportuno ricordare che l'investimento 3.3 (Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese) della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa), del PNRR è finalizzato al potenziamento delle competenze di alto profilo, in particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies funzionali all'innovazione di processi, beni e servizi.
L'attuazione di tali obiettivi è resa possibile attraverso l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese e la previsione di incentivi all’assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese. I programmi di dottorato devono:
L'esonero contributivo in parola spetta alle imprese:
NOTA BENE: Più nel dettaglio, si tratta di contratti di ricerca per lo più a durata biennale, rinnovabili una sola volta (articolo 22) e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dalle Università per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (articolo 24).
Ciascuna impresa può fruire dell'esonero contributivo nel limite di 2 posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e comunque nei limiti del regime “de minimis” (regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”).
Il decreto PNRR (decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13), convertito con modificazioni in legge, riconosce l'esonero per un periodo massimo di 24 mesi dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026 e con risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del PNRR dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le imprese dovranno attendere l'emanazione di un decreto attuativo per conoscere le specifiche modalità di riconoscimento del beneficio contributivo.
Tale decreto dovrà essere emanato del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto PNRR.
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