Il Decreto correttivo al processo civile (D. Lgs. n. 164/2024) ha introdotto, tra le novità, una modifica riguardo al contributo unificato per la ricerca telematica dei beni da pignorare, previsto dall'articolo 492-bis del Codice di Procedura Civile (c.p.c.).
Modificando l'art. 13, comma 1-quinquies del TU delle spese di giustizia (DPR n. 115/2002), il Decreto correttivo prevede che il contributo unificato per la ricerca dei beni da pignorare rimane dovuto esclusivamente per il procedimento disciplinato dal secondo comma dell'articolo 492-bis. Questo prevede l'intervento del presidente del tribunale, su richiesta del creditore, prima della notificazione del precetto o prima che decorra il termine stabilito dall'articolo 482 del medesimo codice.
Il contributo unificato di 43 euro, ossia, risulta dovuto solo nel caso in cui la richiesta venga effettuata prima della notifica del precetto, oppure qualora il presidente del tribunale autorizzi la ricerca a causa del pericolo di ritardo.
Per l’approfondimento delle novità del correttivo su pignoramenti ed esecuzioni si rinvia al post: Processo civile: novità del Decreto correttivo su pignoramento e titolo esecutivo
La modifica è stata accolta con soddisfazione dall'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), che aveva già avanzato questa proposta nel corso delle audizioni sul testo del decreto legislativo in commissione Giustizia alla Camera e al Senato.
L'associazione, in sede di audizione, aveva infatti sottolineato la necessità di una semplificazione dei costi per i professionisti legali, proposta che è stata ora recepita con l'abolizione del contributo unificato nei casi indicati.
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