In tema di ricapitalizzazione delle imprese e tipologie di azioni societarie utili alla stessa si è espressa la commissione Società del Consiglio notarile di Milano attraverso due massime del 16 giugno 2020.
Il riferimento è a strumenti particolari come azioni o quote per le quali viene fissato un tetto massimo al diritto agli utili che, al suo raggiungimento, comporta la loro estinzione automatica evitando il pagamento del loro valore.
Secondo la massima n. 189 del 16 giugno 2020 del consesso dei notai di Milano, le Spa e le Srl possono inserire clausole statutarie che contengano un tetto massimo al diritto all'utile, come limiti massimi espressi solo in relazione al tempo oppure limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio.
Quando dette clausole, a decorrere da un dato momento della vita dell’ente, danno luogo alla sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all'utile per l'intera durata residua della società, si ha che esse mantengono la loro legittimità se sussistono ulteriori diritti patrimoniali.
E’ anche possibile, si spiega, che le clausole contengano l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa, pur non prevedendo alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote.
Nella massima n. 191 del 16 giugno 2020 si affronta la questione di quanto previsto nel Dl 23/2020, art. 6, emanato in occasione dell’emergenza Covid-19, in materia di riduzione del capitale a copertura di perdite.
La norma ha stabilito, nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che se risulta la diminuzione di capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni del codice civile a tutela del capitale (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter).
Inoltre, non viene applicata la norma che dispone lo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies, c.c.), a prescindere dalla data di riferimento del bilancio di esercizio dal quale emergono le perdite.
In questi casi, sono valide le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, prese nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, se non sono state precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale.
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