Riammissione alle rate, Equitalia risponde al Sole
Pubblicato il 23 luglio 2014
Una serie di quesiti sono stati posti dal quotidiano il Sole 24 Ore all'agenzia di riscossione Equitalia a proposito della
riammissione alla rateazione dei debiti decaduta al 22 giugno 2013 (ex Dl
66/2014).
Alcuni chiarimenti da Equitalia
Alla domanda di riammissione, da presentare entro il 31 luglio 2014,
non è necessario allegare alcuna documentazione, comprovante la situazione di difficoltà economica, anche in caso di importo del debito sia superiore a 50mila euro, in quanto la rateazione verrà concessa in un numero massimo di rate pari a quelle del precedente piano.
I
debiti sorti successivamente alla rateazione decaduta seguono le regole generali (decreto del Fare, Dl
69/2013) e non quelle specifiche per la riammissione, dunque saranno sottoposte alla verifica dell'Isee o degli altri parametri di bilancio, se il debito relativo è superiore a 50mila euro, la decadenza avverrà con 8 rate non pagate, anche non consecutive, il piano è propogabile.
Ottenuta la riammissione
Equitalia non potrà iscrivere ipoteca, non potrà procedere né con l'eventuale iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore né al pignoramento dei suoi beni (mobili) e all'espropriazione immobiliare se il contribuente riammesso è in regola con il nuovo piano.
Il contribuente riammesso non è più considerato inadempiente: può richiedere il
Durc e il
certificato di regolarità fiscale ai fini delle gare d'appalto.