Revisori legali: aperta la fase per l'invio di comunicazioni al Mef

Pubblicato il 26 giugno 2013 Partenza per la fase di prima formazione del registro dei revisori contabili. E' stata infatti pubblicata la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 giugno 2013, che fornisce indicazioni sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni relative alla gestione del registro dei revisori legali mediante modalità telematiche, in attuazione dei regolamenti ministeriali (decreti nn. 144, 145 e 146 del 2012), previsti dal D.Lgs. n. 39/2010.

La Ragioneria comunica che, per consentire l'invio delle informazioni necessarie per l’aggiornamento e l’integrazione del Registro, da eseguire con modalità telematiche, è stata istituita, nel “portale” dedicato alla revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, un’apposita area riservata, a cui i singoli utenti possono accedere previo accreditamento personale.

Il provvedimento dispone che tutte le istanze e le comunicazioni da effettuare nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per le finalità di gestione del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio, ossia l’iscrizione, le variazioni dei dati, le sospensioni, le cancellazioni, la comunicazione dei dati strumentali e la prima formazione del Registro dei revisori, nonché le richieste di attestati, sono eseguite tramite la compilazione dei moduli online. Rimane, però, l'uso della raccomandata con avviso di ricevimento per le istanze che prevedono l’assolvimento del bollo, in attesa dell’introduzione delle modalità e degli strumenti che consentano di gestirne il pagamento in modo virtuale o telematico; il mezzo della raccomandata va utilizzato anche dai tirocinanti già iscritti nel registro dei revisori contabili che non hanno ancora inviato l’indirizzo di posta elettronica certificata al Registro.

Relativamente alla prima formazione del registro, tutti i soggetti iscritti, persone fisiche e società di revisione, alla data di emanazione della determina della Ragioneria del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013, sono tenuti a comunicare:

- persone fisiche: i dati anagrafici, i dati di indirizzo tra i quali quello dove il revisore svolge la propria attività, il recapito telefonico, la casella di posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi;

- società di revisione: legale rappresentante, l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, i riferimenti per contattare la società, nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali dei soci o amministratori della società di revisione ed altri revisori legali che svolgono attività per conto della società.

Si ricorda che tutti i revisori legali, precedentemente iscritti al Registro dei revisori contabili, sono stati collocati nell’elenco dei revisori attivi; coloro che intendono transitare nella sezione “inattivi”, devono esplicitamente indicare tale volontà. Un revisore che esprime l’opzione per l’iscrizione nella sezione “inattivi” non può avere in corso né comunicare al Registro lo svolgimento di incarichi di revisione legale.

Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della determina, i soggetti sono tenuti a verificare ed aggiornare il proprio contenuto informativo, i relativi dati strumentali e manifestare la propria opzione per l’iscrizione nella sezione attivi/inattivi.
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